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Solo nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile, Sez. Un., 10/05/2006, n.10706). In tali casi, l'avvocato potrà essere condannato alle spese processuali.
Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16622 del 23 maggio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il Tribunale ha deciso sulla dichiarazione di incompetenza resa dal medesimo Tribunale in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal cliente dell'avvocato ricorrente e ha affermato la sua competenza (Cass. n. 24111/2019), rigettando la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannando anche il difensore al pagamento delle spese di lite.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione della SC
Il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 94 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio. In buona sostanza, il ricorrente ritiene che nel caso di specie mancano i presupposti per la condanna in solido del difensore in quanto l'unica ipotesi di tale tipo di condanna […] sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perché inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l'atto è compiuto; in questo caso l'attività del difensore non potrebbe esplicare effetti nei confronti della parte.
Dello stesso avviso sono i Giudici di legittimità.
Questi ultimi, infatti, richiamano l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente; è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere, veste di parte (Sez. 3, sentenza n. 10332 del 13/05/2014; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941). Ne consegue che la condanna alle spese del difensore è possibile quando l'azione o l'impugnazione è promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso).
E ciò in considerazione del fatto che, in questi casi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile, Sez. Un., 10/05/2006, n.10706) e resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2019, n. 25435; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, n. 14281).
Nella fattispecie in esame, invece, l'attività del difensore sarebbe avvenuta sulla base di valida procura. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Corte di Cassazione:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.