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La conciliazione nelle controversie di lavoro e l'orientamento della recente giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Artt. 420- 421 c.p.c.

La conciliazione nelle controversie di lavoro: Nelle controversie in materia di lavoro, è possibile promuovere, prima di agire in giudizio, una conciliazione anche tramite l'associazione sindacale alla quale si aderisce o si conferisce mandato. Tale conciliazione viene promossa dinanzi alla commissione di conciliazione territorialmente competente istituita presso la direzione provinciale del lavoro, mediante una richiesta che può essere consegnata o spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione:

  • «di nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
  • del luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  • del luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
  • dell'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa».

Ove la controparte intenda accettare la procedura di conciliazione entro il termine di venti giorni dalla relativa richiesta deve presentare una memoria contenente le proprie difese ed eccezioni. «Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni».

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza». In tema di impugnativa del licenziamento individuale, è stato ritenuto che se il lavoratore ha esperito il tentativo di conciliazione nel termine di centottanta giorni dall'impugnazione stragiudiziale, ma tale tentativo ha esito negativo, per mancato deposito da parte dell'avversario, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta di conciliazione, della memoria contenente le proprie difese di cui all'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di venti giorni decorre l'ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare il ricorso al giudice a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 8026/2019).

Il processo verbale di conciliazione e la conciliazione sindacale : Se la conciliazione riesce anche con riferimento a una parte della domanda, «viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione». Tale verbale è dichiarato esecutivo dal giudice con decreto, su istanza della parte interessata. Il lavoratore può promuovere la conciliazione in sede sindacale. In tali casi, il conciliatore sindacale non è un pubblico ufficiale ma un soggetto terzo che garantisce, sia in sede sindacale sia in caso di raggiungimento di accordo, che tra lavoratore e datore di lavoro non vi sia uno stato di squilibrio. Garantisce, altresì, l'immediata validità di tale conciliazione che non può essere impugnata nel termine di sei mesi ivi previsto, salvo il caso del mancato rispetto dei requisiti minimi di validità del contratto (Cass., n. 16168/2004, richiamata da Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 9255/2016). 

Che il ruolo del conciliatore sindacale sia questo, si deduce anche dal fatto che «la conciliazione in sede sindacale, per acquisire efficacia di ruolo esecutivo deve essere prima autenticata dal direttore dell'Ufficio del lavoro e poi dichiarata esecutiva dal Tribunale con decreto (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 9255/201). La conciliazione sindacale deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore (Cass. n. 13910/1999, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro,, n. 18864/2016).

La transazione, il verbale di conciliazione e l'impugnazione: Se con il verbale di conciliazione concluso in sede sindacale, il lavoratore rinuncia a diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, detto verbale non è impugnabile «a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni» (Cass., nn. 16168/2004, 13217/2008, 24024/2013, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 21617/2018). 

 

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