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L'ordinanza di condanna di somme non contestate e i presupposti analizzati dalla giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Artt. 177-178 c.p.c.; Art. 186 bis c.p.c.; Art. 474 c.p.c.

L'ordinanza di pagamento di somme non contestate: Le parti, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, possono chiedere al giudice che sia disposto il pagamento delle somme non contestate. In buona sostanza la richiesta in questione ha ad oggetto l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate.

La mancata contestazione: «La "non contestazione" che permette la pronuncia di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. consiste [..] in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio» (Cass., n. 609/1998, richiamata da Tribunale Lamezia Terme, sentenza 18 marzo 2010). Tale ordinanza, pertanto, non può essere pronunciata dal giudice ove una parte contesti i presupposti della domanda avversaria, sebbene l'importo per cui si chiede l'adozione del provvedimento in questione sia stato oggetto di un'offerta transattiva e, come tale, sia qualificato come non contestato tra le parti (Tribunale Lamezia Terme, sentenza 18 marzo 2010). A tal proposito si deve fare rilevare che per inibire la facoltà del giudice di provvedere a emettere l'ordinanza in questione, occorre una contestazione "specifica", non essendo sufficiente una "generica". Una contestazione generica costituirebbe un contegno processuale inidoneo a impedire l'adozione di tale provvedimento (Tribunale Varese, ordinanza 1 ottobre 2009).

Funzione dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate: L'ordinanza di cui stiamo discorrendo «è un provvedimento anticipatorio che attiene alla stessa obbligazione di base, e benché dotato di stabilità nei suoi effetti esecutivi, non è, in relazione alla predetta obbligazione, equiparabile ad un accertamento definitivo». 

Infatti, tale provvedimento, nell'ipotesi di estinzione del processo, conserva la sua efficacia di titolo esecutivo, ma non acquista quella di giudicato. E ciò in considerazione del fatto che le parti possono sempre agire in un giudizio autonomo per far valere l'insussistenza dell'obbligazione su cui si fonda l'ordinanza in questione(Cons. Stato, n. 1677/2019). Detta ordinanza, in buona sostanza,:

  • si qualifica come un frazionamento anticipato della decisione di merito;
  • non costituisce un provvedimento cautelare in senso tecnico, non avendo natura provvisoria e strumentale (come quello cautelare);
  • anticipa la decisione di una parte del merito.

(Cass., Sez. un., n. 17301/2003, richiamata da Cass. civ., n. 576/2015).

Revocabilità dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate: L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, come già accennato, è un procedimento privo di decisorietà. Per tal verso, essa sarà «revocabile e modificabile:

  • sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che l'ha emesso,
  • sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa […]».

(Cass. n. 6325/1999; Cass., S.U., n. 7292/2002; Cass. n. 11023/2005, richiamate da Cass. civ., n. 20789/2017);

Revoca ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestata e esecuzione forzata: Se l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate è revocata, vengono meno tutti i suoi effetti e in particolare quelli esecutivi. 

Ne consegue, pertanto, che l'esecuzione forzata intrapresa in virtù di tale provvedimento diverrà illegittima per effetto della caducazione del titolo. Si tratta, in questo caso, di un'illegittimità con effetti retroattivi «in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa» (Cass. n. 15363/2011, richiamata da Cass. civ., n. 20789/2017).

Ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate e restituzione di somme: Quando, con l'ordinanza in questione, è disposto il pagamento di somme per un importo superiore a quello che successivamente la sentenza che definisce il giudizio ne accerta, in tali casi si potrà, per le maggiori somme eventualmente corrisposte, agire in restituzione. Tale azione è possibile perché il provvedimento di condanna di somme non contestate:

  • assolve a una mera funzione anticipatoria (Cass., n. 11023/2005, richiamata da Corte d'Appello Firenze, sentenza 8 gennaio 2015);
  • non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, perché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l'ammontare del debito (Cass., n. 11023/2005, richiamata da Corte d'Appello Palermo, sentenza 14 marzo 2011).

 

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