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L'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello: i chiarimenti della giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 331 c.p.c.; Art. 72 c.p.c.

Integrazione del contraddittorio nel giudizio d'appello e finalità: Quando viene appellata una sentenza che è stata pronunciata tra più parti in una causa che fa capo ad un unico rapporto processuale non scindibile o in cause tra loro dipendenti (litisconsorzio necessario), l'impugnazione va proposta nei confronti di tutte le parti. In buona sostanza, «la pluralità di parti deve necessariamente persistere nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio» di primo grado (Cass., n. 567/1998, n. 2284/2016, richiamate da Cass. civ., n. 8790/2019).

Mancata integrazione del contraddittorio: Ove sussiste litisconsorzio necessario, se una delle parti non è chiamata nel giudizio d'appello, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, ne determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433/2017, richiamata da Cass. civ., n. 8790/2019). In buona sostanza, se l'impugnazione non è formulata nei confronti del litisconsorte necessario, l'omessa notifica dell'appello a questi non determina automaticamente l'inammissibilità o la tardività del gravame. In tali ipotesi, al fine di evitare che l'appello perda l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza e sia nullo, il giudice del giudizio di impugnazione deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche quando il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato o presupposto nell'atto di gravame (Cass. civ., n. 8065/2019). In caso venga a mancare detto ordine, allora il giudizio sarà nullo. L'ordine in questione, tuttavia, non può essere impartito dal giudice d'appello quando l'impugnazione originariamente proposta, a prescindere o meno dall'integrazione del contraddittorio, non sia di per sé ammissibile (Cass, n. 1982/1963, richiamata da Cass. civ., n. 16858/2019). 

Termine integrazione del contraddittorio in appello e perentorietà: Quando il giudice d'appello ordina l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili, fissa un termine che è perentorio, «non prorogabile neppure sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio)». L'inosservanza di detto termine deve essere rilevata d'ufficio, «sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass. n. 7528/2007, n. 17416/2010, richiamate da Cass. civ., n. 31316/2018).

Ordine di integrazione del contraddittorio e risarcimento danni: Nelle cause di risarcimento danni, «l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore rivendicare o esigere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito» (Cass, n. 20860/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14379/2019). Tuttavia, occorre precisare che quando le cause siano tra loro dipendenti, o i coobbligati hanno posizioni tra loro connesse e la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass, n. 20860/2018, richiamata da Cass. civ., n. 14379/2019), allora l'obbligazione passiva darà luogo a litisconsorzio necessario. Si pensi, ad esempio all'ipotesi di responsabilità civile da circolazione stradale. Orbene, in questo caso, la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili. 

Se, però, l'accertamento della responsabilità di uno degli autori del fatto illecito presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri, in quest'ipotesi, «l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di riflesso", che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto» (Cass., n. 16391/2009, richiamata da Cass. civ., n. 14379/2019).

Integrazione del contraddittorio e qualità di parte in proprio e quale erede: Se un soggetto cumula, in un processo civile, la qualtà di parte in proprio e quella di erede e l'impugnazione viene formulata nei suoi confronti come parte in proprio, «non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale» (Cass. n. 6844/2012; n. 13411/2008; n. 1613/2003, richiamate da Cass. civ., n. 12317/2019).

Integrazione del contraddittorio e cause per responsabilità civile da circolazione stradale: Nelle cause per responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli a motore, se l'assicuratore propone appello, l'impugnazione dovrà essere estesa non solo nei confronti del danneggiato che ha promosso l'azione dietta, ma anche nei confronti del proprietario del veicolo assicurato. E ciò in considerazione del fatto che sussiste l'interesse di quest'ultimo «a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore» (Cass. 9112/2014, richiamata da Cass. civ., n. 11215/2019). Tale interesse susssite anche quanto il proprietario sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado (Cass. 3621/2014, richiamata da Cass. civ., n. 11215/2019). 

 

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