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L'espropriazione di un bene contro il terzo proprietario: le peculiarità secondo la giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 602 c.p.c.

L'espropriazione di un bene contro il terzo proprietario: Nell'ipotesi in cui l'espropriazione ha ad oggetto un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

Il debitore e la sua partecipazione al giudizio di espropriazione contro il terzo proprietario: In questo tipo di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, le parti sono sia il terzo che il debitore. La partecipazione necessaria del debitore trova la sua ratio nel fatto che questi ha interesse:

  • a far valere le proprie eventuali ragioni nei confronti del creditore;
  • a fare in modo che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo, così che lo stesso possa soddisfarsi interamente o nella maggior misura possibile sul bene del terzo;
  • a limitare o a escludere le conseguenze negative sul suo patrimonio.

(Cass. civ., n. 1620/2016).

Per tali motivi:

  • «nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti;
  • le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore (litisconsorte) necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado».(Cass., nn. 23473/1976; 19562/2004; 6546/2011, richiamate da Cass. civ., n. 4763/2019).

L'espropriazione contro il terzo proprietario e il fallimento: I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, possono far valere le loro pretese solo in sede esecutiva nelle modalità di cui agli art. 602 (espropriazione contro il terzo proprietario), 603 e 604 c.p.c. E ciò in considerazione del fatto che a essi non è consentito avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice (Cass., nn. 2540/2016; 11545/2009, richiamate da Cass. civ., n. 27504/2017).

L'espropriazione contro il terzo proprietario e l'azione revocatoria: In caso di azione revocatoria, questa produce effetti, in via diretta, nei rapporti tra il creditore e il suo debitore. 

In buona sostanza se oggetto della revocatoria è un contratto di compravendita, quest'azione produrrà effetti tra il creditore e il venditore, e non tra il creditore e il terzo acquirente. Quest'ultimo sarà solo passibile di un'eventuale azione esecutiva individuale per il debito altrui. Ne consegue che il creditore del venditore potrà avvalersi degli effetti (positivi) della revocatoria, aggredendo il bene con un'azione esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 602 c.p.c., nei confronti del terzo acquirente, oppure potrà avvalersi degli effetti del pignoramento presso terzi del prezzo da pagare dal compratore al venditore. «Si tratta di strumenti alternativi di tutela dello stesso creditore nei confronti dello stesso debitore onde ottenere, in via coattiva e col ricorso a due distinte procedure esecutive, il pagamento del medesimo credito, entrambi consentiti dall'ordinamento, e regolati in termini tali da escludere che l'uno possa entrare in conflitto con l'altro, fintantoché le ragioni del creditore nei confronti del proprio debitore non siano interamente soddisfatte» (Cass. civ., n. 20595/2015).

L'espropriazione contro il terzo proprietario e la comunione legale: La comunione legale ha natura di comunione senza quote. Per l'espropriazione dei beni caduti in regime di comunione legale tra i coniugi per debiti personali di uno dei due, il legislatore non ha previsto una disciplina ad hoc. Per tale motivo la giurisprudenza, data la natura di questo tipo di comunione, ha ritenuto che per l'espropriazione dei beni non trova applicazione né la disciplina dell'espropriazione dei beni indivisi (art. 599 c.p.c.), né quella dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c.). Ne consegue che per il credito personale verso uno solo dei coniugi, sarà soggetto a pignoramento il bene per l'intero, nei limiti del diritto nascente dalla comunione legale (Tribunale Frosinone, sentenza del 13 novembre 2016). 

 

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