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L'appello civile e la specificità dei motivi: i chiarimenti della recente giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Art. 342 c.p.c.

L'appello civile e i requisiti di ammissibilità: Con l'atto di appello, la parte rimasta soccombente nel giudizio di primo grado può impugnare la sentenza, motivando le ragioni per le quali la decisione del primo giudice deve essere riformata. L'atto in questione, nel processo civile, si propone con citazione e deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • «l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
  • l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

La specificità dei motivi di appello: La parte che decide di appellare la sentenza di primo grado è titolare di un diritto potestativo di impugnazione; diritto, questo, che costituisce la parte volitiva dell'atto d'appello. L'atto in questione, tuttavia, non si esaurisce solo in questa parte volitiva, ma è costituito anche da una argomentativa. In buona sostanza, l'appellante che chiede che venga riformata la sentenza di primo grado ha l'onere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, di motivare gli argomenti che confutano l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice (Cass., n. 18932/2016, richiamata da Corte d'Appello Genova, sentenza 5 giugno 2019). Si tratta del principio della specificità dei motivi di appello che assolve alla funzione di delimitare l'esame del giudice di secondo grado alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi. In buona sostanza tale principio «postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede» ( Corte d'Appello Genova, sentenza 5 giugno 2019). 

Infatti «l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" delle difese svolte in primo grado», perché in caso contrario si finirebbe per domandare al giudice d'appello «un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida» (da Cass. civ., n.9056/2018, Cass. 4695/2017; Cass. 1248/2013, richiamate da Corte d'Appello Catania, sentenza 23 maggio 2019). Tale giudice, tutt'al più, può dare al rapporto dedotto nel giudizio «una qualificazione giuridica diversa da quella data dal magistrato di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto» (Cass civ., n. 4008/2006; n. 10617/2012, richiamate da Cass. civ., n. 12875/2019).

Classificazione dei motivi specifici d'appello: I motivi per cui l'appellante impugna una sentenza dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma, in linea generale, essi consisteranno:

  • nel caso in cui si lamenta un'errata ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che il giudice di primo grado o non ha tenuto conto o ha valutato erroneamente;
  • nel caso in cui si lamenta un errore nell'applicazione di una norma, nell'indicazione di quella applicabile o dell'interpretazione che della stessa norma si sarebbe dovuta preferire;
  • «nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere».

    (Cass. civ., n. 10916/2017, richiamata da Tribunale Catania, sentenza 19 aprile 2019).

Specificità dei motivi e formulazione: L'appellante è tenuta a indicare gli specifici motivi d'appello, ma non sarà necessario:

  • ricorrere a particolari formulazioni;
  • redigere un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
  • trascrivere la sentenza appellata.

E ciò in considerazione del fatto che il giudizio di secondo grado, a differenza di quelle impugnazioni a critica vincolata, ha natura di "revisio prioris instantiae" (Cass., n. 13535/2018, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 6 giugno 2019). Ne consegue che «non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto», senza allegazione o trascrizione analitica delle emergenze di causa rilevanti, investite dalla censura e ciò soprattutto ove il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica (Cass. civ., n.7675/2019, richiamata da Tribunale Rieti, sentenza 6 giugno 2019).

Specificità dei motivi d'appello e mancata riproduzione delle conclusioni: Nel caso in cui l'atto di appello manchi di riprodurre le conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, l'impugnazione non sarà nulla «se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo» (Cass., n. 25751/2013, richiamata da Cass. civ., n. 19235/2019). 

 

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