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L’amministratore non risponde delle violazioni dei condomini del regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti

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Riferimenti normativi: Artt.1130-1131 c.c.

Focus: In ambito condominiale la raccolta differenziata del servizio di smaltimento dei rifiuti comporta una serie di difficoltà e di obblighi che sorgono sin dal momento della consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. La materia relativa al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate domiciliari, a seguito di Direttiva europea n.2008/98/CE, è stata recepita in Italia e disciplinata con D.Lgs.n.152 del 3 aprile 2006, in materia ambientale, e dai singoli regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti.

Principi generali: Il regolamento comunale rappresenta la fonte normativa con la quale viene stabilito che i contenitori dei rifiuti non vanno collocati in qualsiasi posto ma devono essere custoditi in aree di pertinenza condominiale ed esposti, tramite soggetto terzo individuato dall'amministratore, nei giorni e negli orari stabiliti per le varie zone di raccolta. E' l'amministratore del condomìnio che ha il dovere di individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condomìnio. Spetta, però, all'assemblea condominiale decidere in merito alle modalità ed alla destinazione d'uso degli stessi in quanto sono beni comuni. Pertanto, la delibera che disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136, c.2, cod. civ. (Cass. Civ. n1421/2016).

In particolare, l'amministratore deve ricevere e custodire i contenitori condomìniali, per il cui uso si applicano le disposizioni dei beni concessi in comodato gratuito (artt.1100-1139 c.c.) nonché la responsabilità solidale prevista dall'art. 6 L. n. 689/1981. Lo stesso ha, poi, l'obbligo di informare i condòmini sulle norme per la custodia, la conservazione e l'utilizzo dei contenitori ricevuti e di organizzare la cura, la manutenzione e il lavaggio degli stessi, che sono a carico del condomìnio, ma non gli compete controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente né applicare multe nei confronti dei condòmini. 

La responsabilità del condomìnio e non dell'amministratore nei casi di violazioni del regolamento comunale è stato ribadito dal T.a.r. Sicilia, sez.IV, con la sentenza n.3381 del 16 novembre 2021, nell'ambito di una controversia in cui è stata impugnata un'ordinanza sindacale avente ad oggetto l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata e la modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi. I giudici hanno precisato nella motivazione della stessa che il regolamento comunale rappresenta la fonte normativa corretta per la disciplina di tale materia. Pertanto, applicando il principio del criterio gerarchico di prevalenza della norma di grado superiore su quella inferiore, le ordinanze sindacali che disciplinano la materia risultano superate in caso di adozione di una nuova normativa regolamentare.

Ciò comporta che le esigenze di sicurezza non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori della raccolta rifiuti agli spazi aperti dell'edificio, mediante l'uso dei "carrellati" da parte del soggetto incaricato di espletare il servizio (Tar Sicilia Catania sez. III, 6 marzo 2020, n. 571). Di conseguenza, l'amministratore di condomìnio non è responsabile personalmente di violazioni compiute e poste in essere dai condomini nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali.

In conclusione, l'espressione utilizzata nel regolamento "nella persona dell'amministratore di condominio" deve essere correttamente intesa non nel senso di attribuire la responsabilità personale all'amministratore ma, alla luce delle disposizioni civilistiche che disciplinano la figura dell'amministratore, solo nel senso che all'amministratore di condomìnio "sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto" ( art.1131 c.c.).

 

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