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L’accordo omologato tra i coniugi separati è titolo che produce effetti traslativi della proprietà

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 I giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 25 ottobre 2019, n. 27409 hanno enunciato il principio di diritto secondo cui gli accordi di separazione personale tra coniugi, che hanno per oggetto attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili, hanno effetti immediatamente traslativi della proprietà. Pertanto il verbale sottoscritto dalle parti costituisce, dopo l'omologazione, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.

I Fatti

La sentenza della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'appello proposto da una delle parti proposto. avverso la sentenza del Tribunale di Roma è stato oggetto di ricorso in cassazione

Nel 2008 AAA, figlia del defunto BBB ed erede dello stesso, nella convinzione cheil genitore era divenuto unico proprietario di un immobile in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione consensualeaveva proposto domanda di accertamento della inesistenza di diritti reali in capo alla signora CCC., ex coniuge del defunto padre dell'attrice.

Si costituiva in giudizio l'ex coniugechiedendo in via riconvenzionale l'accertamento del diritto di proprietà esclusiva sull'immobile, la restituzione dello stesso ed il risarcimento danni.

il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice.

Avverso la decisione del Tribunale proponeva impugnazione avanti la corte di Appello di Roma che confermava la decisione del giudice di primo grado.

 Per la cassazione della sentenza emessa dal giudice di appello veniva così proposto ricorso in cassazione fondato su due motivi

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1322 c.c. e contestata l'interpretazione dell'accordo raggiunto in sede di separazione personale dai coniugi

Infatti il testo contrattuale deponeva all'evidenza per l'immediatezza del trasferimento, voluto dalle parti e ne costituiva la "causa giustificativa".

Era convergente nella direzione indicata anche la previsione finale, in forza della quale i separandi si erano obbligati «a rendere operativo tale trasferimento compiendo ogni atto necessario».

Si trattava, dunque, di un contratto ad effetti reali ed il verbale di separazione omologato era stato trascritto presso i Registri Immobiliari di Roma, con nota di trascrizione che riportava l'indicazione anche dei dati catastali.

Con il secondo motivo si è contestato che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei principi in materia di trascrizione. La trascrizione, infatti, è limitata ai titoli che rientrano nell'elencazione di cui all'art. 2643 cod. civ. e che presentano i requisiti di forma e sostanza di cui all'art. 2657 c.c., .

 Decisione

La Suprema Corte, ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata.

Secondo i giudici di legittimità costituisce ius receptum l'affermazione secondo cui gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale.

Così qualificato l'accordo tra i coniugi intervenuto in sede di separazione personale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria. (ex plurimis, Cass. 14/03/2006, n. 5473; 23/03/2005, n. 5741; 11/11/1992, n. 12110).

Secondo la valutazione dei giudici della Corte di Cassazione il verbale di separazione contenente il trasferimento di diritti reali immobiliari costituiva - dopo l'omologazione - titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., mentre all'epoca non era prevista la possibilità di trascrivere accordi di carattere obbligatorio concernenti il trasferimento del diritto di proprietà.

Per tali motivazioni la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione

Sia allega sentenza

 

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