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Iscrizione obbligatoria alla gestione separata INPS per gli avvocati sotto soglia.

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Lo scorso 3 ottobre l'Istituto Nazionale di previdenza sociale ha diramato la circolare n. 107/2022, contenente chiarimenti riguardo all'ambito applicativo ed agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022.

Il 22 aprile scorso, infatti, il giudice delle leggi ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - come interpretato dall'articolo 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 -, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro ed ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Secondo quanto si legge nella circolare in commento, dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che sottolinea la funzione di chiusura del sistema generale di tutela previdenziale della gestione separata INPS, è possibile far discendere il principio in base al quale le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, solo qualora ricadano nell'ambito di operatività di una Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ai sensi del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, o di quelli successivamente costituiti ai sensi del D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103.

La decisione della Corte Costituzionale, afferma l'ente previdenziale, conferma che la norma istitutiva della gestione separata è espressiva di una "tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa", conseguentemente, i principi in essa espressi possono essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011, ovvero: ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali; ai soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; infine,ai soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

La circolare fornisce indicazioni anche relativamente agli effetti derivanti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del citato articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, chiarendo che i professionisti c.d. sotto soglia, in virtù della sentenza 104/2022, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011. Peraltro, precisa l'INPS, tale esclusione avverrà d'ufficio, senza necessità di presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati.  

 

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