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Sorveglianza speciale, Cassazione: stato di necessità esclude la punibilità

I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.585 del 10 gennaio 2018 hanno stabilito che non commette reato la donna che si trova in stato avanzato di gravidanza e in condizioni di indigenza che ha violato la sorveglianza speciale dell´obbligo in un determinato territorio comunale.

Nel caso in esame era accaduto che una donna nomade era stata condannata dal competente Tribunale del reato previsto dall´art. 75 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 2011 perchè veniva trovata ed identificata nel territorio di un altro comune in violazione dell´obbligo di soggiorno nel territorio del Comune di (Omissis) che le era stato imposto dal Tribunale di Sassari in applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.
Avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva inflitto la condanna alla signora veniva proposto ricorso in Cassazione dalla difesa dell´imputata e dallo stesso Procuratore Generale presso la Corte territoriale. La difesa della ricorrente sosteneva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all´art. 54 c.p., art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 598 c.p.p., artt. 131 bis, 132 e 133 c.p., nonchè per inosservanza dell´art. 125 c.p.p., e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Nello specifico col ricorso veniva fatto evidenziare che la sentenza impugnata erroneamente aveva escluso la ricorrenza, nel caso di specie, dell´esimente dello stato di necessità, in quanto i giudici della Corte di Appello non avevano e valutato la documentazione prodotta con l´atto appello, dalla quale risultava che l´imputata si era trasferita, dopo lo smantellamento del campo nomadi di (OMISSIS), nel Comune di (OMISSIS) ove si era stabilita da circa due anni presso i suoceri, che la stessa, all´epoca del controllo, era in stato avanzato di gravidanza e si trovava, altresì, in condizioni di estrema indigenza, che le impedivano di trovare altro alloggio nel comune ove le era stato imposto di soggiornare.
Secondo i giudici della Prima Sezione Penale della Corte, il ricorso è stato ritenuto fondato e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
 
In effetti nella ricostruzione oggettiva dei fatti i giudici di legittimità hanno avuto modo di riscontrare che l´imputata era stata rinvenuta fuori dal territorio del comune ove le era stato imposto di soggiornare appena due giorni dopo la notifica del provvedimento. Gli stessi hanno inoltre riscontrato che agli atti del fascicolo del giudizio di merito esisteva idonea documentazione prodotta dalla difesa atta a dimostrare che l´imputata si era permanente trasferita press altro comune a seguito dello smantellamento del campo nomadi di (OMISSIS), dove soggiornava, andando ad abitare presso i suoceri a nonchè che la stessa, quando le era stato notificato il decreto applicativo della misura di prevenzione, si trovava in stato avanzato di gravidanza e versava in condizioni economiche disagiate.
Orbene, ritiene il Collegio che " gli evidenziati dati fattuali, incontroversi e obiettivi, incidono sull´elemento soggettivo del reato e legittimano, quanto meno, il dubbio che in capo alla A. sussistesse la cosciente volontà di inadempimento dell´obbligo impostole con la misura di prevenzione."
Per tali motivi la Corte ritenendo superfluo ai sensi dell´art. 620 c.p.p., lett. l, disporre il rinvio al giudice di merito, ha annullato senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato
Si allega sentenza.
Avv. Giovanni Di Martino
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