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Interruzione idrica: quando si ha diritto al risarcimento dei danni.


Cosa accade se la società che gestisce l´erogazione dell´acqua pubblica presso il nostro Comune interrompe, per diversi giorni, il servizio di fornitura agli utenti?
È palese che una simile interruzione possa causare agli utenti numerosi disagi, soprattutto a coloro che sono titolari di un esercizio commerciale, nonché il mutamento delle abitudini alimentari ed igieniche; ma non tutti sanno che c´è la possibilità di ottenere un rimborso per il servizio non goduto e il risarcimento per eventuali danni subìti.
 
Bisogna osservare, innanzitutto, che tra la Società che gestisce la fornitura e l´utente si instaura un rapporto giuridico definito dal codice civile come contratto di somministrazione con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso un corrispettivo, a eseguire, a favore dell´altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose.
Applicando i principi che regolano il contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., ne deriva che la responsabilità per l´inadempimento contrattuale, ovvero per l´interruzione della somministrazione di acqua potabile, è da ritenersi a carico della Società effettuante la prestazione.
La predetta, infatti, ben può e deve prevedere, usando l´ordinaria diligenza ex art. 1225 c.c. , il disservizio al fine di limitare i danni e gli effetti.
 
In particolare, la Società che gestisce il servizio assume su di sé l´obbligo di apprestare i mezzi necessari per l´adempimento e anche i rischi per la fornitura.
 
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: "Con riguardo a pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile, l´affidamento da parte del Comune del detto servizio ad un concessionario comporta, per quest´ultimo, l´obbligo di mantenere in buono stato le condutture dell´impianto di distribuzione".
In sostanza, la rottura di una conduttura, a meno che non dovuta al verificarsi di una calamità naturale, non può ritenersi come evento straordinario e imprevedibile tale da escludere ogni tipo di responsabilità della Società per i danni e i disagi arrecati agli utenti.
 
La giurisprudenza ha, poi, avuto modo di stabilire che l´omessa fornitura di acqua potabile genera notevoli disagi quali: la difficoltà di provvedere all´igiene personale e della casa, l´impossibilità di usare acqua calda ed elettrodomestici , la necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi al fine di soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari.
Suddetti disagi, ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantita dall´art. 2 della Costituzione, fanno riconoscere il risarcimento del danno esistenziale il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a fatti notori.
 
Non vi è dubbio, inoltre, che ogni utente dovrebbe essere risarcito per i danni patrimoniali subìti quali, a titolo di esempio, l´esborso di somme di denaro per l´approvvigionamento di acqua potabile presso rivenditori privati.
 
 

 

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