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Il sostituto processuale della parte offesa può porre in essere costituzione p.c.? La decisione alle Sezioni Unite

Con ordinanza del 27 ottobre del 2017 n. 49527, i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno deciso di devolvere la questione sui poteri del sostituto processuale in tema di legittimazione o meno a costituirsi parte civile in sostituzione del difensore che aveva ricevuto la procura speciale dalla parte offesa del reato, alla valutazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
Finalmente all´udienza già fissata del 21 dicembre 2017 si dovrebbe porre fine al contrasto giurisprudenziale che ha visto certe volte prevalere un primo orientamento che nega la possibilità al sostituto processuale di procedere alla costituzione di parte civile in sostituzione del difensore che aveva avuto conferito con la procura speciale la legitimatio ad causam dalla parte offesa del reato. Sostengono i sostenitori di tale orientamento che sono delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale; se così non fosse si incorrerebbe nella violazione degli artt. 78,102 e 122 c.p.p. che consentono al sostituto di esercitare solo ed esclusivamente poteri di rappresentanza processuale del procuratore speciale. Altre volte invece hanno prevalso le ragioni dei sostenitori del secondo orientamento in base al quale il sostituto processuale del difensore, munito di procura speciale finalizzata all´esercizio del diritto di costituzione di parte civile, può effettuare in luogo, del difensore dominus la costituzione di parte civile.
In questa ultima ipotesi è però necessario che la parte offesa , abbia espressamente autorizzato il proprio difensore munito di procura speciale, ad avvalersi di un identificato sostituto processuale al fine di effettuare la costituzione di parte civile. Sarà necessario quindi che il sostituto sia ritualmente e specificamente designato" (così Sez. 5, sent. 07.01.2016 n. 18258)ed ancora Sez. 5, sent. 16.02.2017 n. 18508,)
Alla luce del contrasto giurisprudenziale in atto i giudici della Prima Sezione con l´ordinanza citata hanno così concluso: " La divaricazione giurisprudenziale determinatasi impone pertanto, onde ridurre ad unità il dissidio interpretativo e porre fine a situazioni d´incertezza per l´utente della giustizia, l´intervento risolutore delle Sezioni Unite sulla questione di diritto sopra illustrata e così sintetizzabile: "Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine".
Si allega ordinanza
Avv. Giovanni Di Martino
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