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Cassazione: coniugi non hanno obbligo di concertare tra loro spese straordinarie dei figli

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione Civile Sezione VI con Sentenza n. 4182 del 2016 depositata in data 2 marzo 2016.
La vicenda esaminata dai Giudici della Suprema Corte risaliva ad una questione decisa dal Tribunale di Rieti, con sentenza n. 333/2013, che si pronunciava sull´appello avverso la sentenza n. 544/2011 del Giudice di Pace di Rieti, emessa nel giudizio di opposizione di D.V.M. al decreto ingiuntivo n. 404/2010, relativo al pagamento, in favore di F.M.R., della somma di 4.285,00 euro, a titolo di rimborso del 50% delle spese scolastiche sostenute dalla F. negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 per il figlio D.V. E.
In tal senso veniva dichiarata la competenza del giudice di pace non solo ad emettere il decreto ingiuntivo ma anche a conoscere il giudizio di opposizione.
Nel merito il Tribunale respingeva l´opposizione affermando che l´Ordinanza Presidenziale di per sè non rivestiva efficacia di Titolo Esecutivo con la conseguenza della ammissibilità del ricorso monitorio ai fini della quantificazione e documentazione dell´effettivo esborso.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a dirimere la controversia,in seguito al ricorso per Cassazione promosso dal padre, escludeva in maniera incisiva l´esistenza di un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie corrispondenti al "maggiore interesse" dei figli.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il Giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all´interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell´entità della spesa rispetto all´utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
E´ evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all´interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all´utilità per i figli.
Una tale opposizione non è stata posta in essere dal coniuge promotore del giudizio, come ha rilevato il Tribunale nella sua motivazione.
La Corte ha quindi dovuto dichiarare l´inammissibilità del ricorso confrontandosi con censure a ben vedere non appropriate e non rispondenti a delle cause giustificatrici della pretesa azionata in Giudizio.

 

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