Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 8072 del 2016 depositata il 21 aprile con la quale i Giudici di legittimità hanno precisato importanti principi di diritto.
In particolare, nel caso de quo, nell´ambito del quale era stato richiesto l´intervento del Fondo di garanzia Inps da parte di due lavoratrici, che chiedevano il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità di retribuzione a loro dovute in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con una ditta privata, la Corte si è espressa in senso contrario rispetto a quanto avvenuto negli altri precedenti gradi di Giudizio, ammettendo la possibilità di accesso al fondo anche in tale ipotesi particolare.
A nulla, secondo gli Ermellini, rileva il fatto che la Società in questione potesse essere o meno soggetta a procedure concorsuali, rilevando piuttosto la sussistenza di altri due elementi: il fatto che le stesse disponessero di un "titolo esecutivo" azionato e che comunque i fondi della Società si manifestassero insufficienti per l´assolvimento della pretesa.
La Corte, in sostanza, dopo alcune iniziali incertezze, ha consolidato il suo orientamento nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia estendendo l´applicazione del medesimo principio - oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale - anche a qualsiasi altra iniziativa "parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti (...) garantiti dalla direttiva - dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire - per quanto si è detto - molto tempo dopo la domanda, per motivi (...) indipendenti dal comportamento dei lavoratori" .
Inoltre, questa più estesa interpretazione ha il pregio di assicurare la parità di trattamento, quanto alla tutela dei diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori subordinati a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali ed inoltre evita di condizionare la possibilità stessa della garanzia a fattori che non rientrano nella sfera di dominio del lavoratore.
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