Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Datore non rispetta obbligo "repechage": licenziamento illegittimo

La Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 4509 dell´8 marzo 2016 si è così espressa in ordine all´obbligo di "repechage" del lavoratore.
Infatti, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sul datore di lavoro incombe l´assolvimento dell´obbligo su detto in virtù del principio di buona fede che si pone come base sostanziale del rapporto sinallagmatico.
Ossia, a parere della Suprema Corte, sul datore di lavoro incombe l´obbligo di prospettare al lavoratore la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, prima di optare per il licenziamento, ove le stesse, seppure inferiori, siano compatibili con la professionalità di quest´ultimo e in linea con il nuovo assetto aziendale.
Tale prospettazione si appalesa come l´antecedente necessario, la "conditio sine qua non" per l´irrogazione del licenziamento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la principale doglianza affacciata dal lavoratore era fondata sulla circostanza, incontestata tra le parti, che, a seguito del suo licenziamento fossero stati assunti altri lavoratori "al suo posto".
Mentre i giudici di "prime cure" avevano condiviso tali censure, annullando l´atto impugnato, nel successivo grado d´appello era stata affermata, in riforma della sentenza del Tribunale, la legittimità della soppressione del "posto" in questione.
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere la controversia, ha operato un lungo excursus argomentativo, ricordando come comunque il datore di lavoro debba prospettare l´eventuale possibilità di demansionamento demandando la scelta finale al lavoratore.
In particolare gli "ermellini" hanno affermato che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l´onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione dì lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l´assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall´imprenditore" (Cass. civ., Sez. Lav., 8.03.2016, n. 4509).
Quanto affermato dai Supremi Giudici ha indubbiamente aperto un contrasto giurisprudenziale in considerazione anche di altre recenti Sentenze dove appare del tutto attenuato il rigore dell´onere probatorio imposto al datore di lavoro.


 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Francesco Boccia (Pd) su referendum No-triv e caso...
Istituita Giornata in memoria vittime immigrazione...

Cerca nel sito