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Infortunio in itinere: quando la sosta impedisce l’indennizzo?

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 Inquadramento normativo: D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38


Infortunio sul lavoro: ai sensi del D.P.R. 1124/1965 è qualsiasi incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.


Infortunio in itinere: è quello che si verifica durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro (nel caso di rapporti con più datori di lavoro), durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.), sempre che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta, è coperto dall'assicurazione solo se tale uso è necessitato (se, ad esempio, autorizzato dal datore di lavoro per esigenze lavorative o se necessario perché il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici o raggiungibile con estrema difficoltà).


Presupposti: l'infortunio in itinere, per essere indennizzabile, deve essersi verificato in occasione di lavoro e durante la normalità del tragitto.


Occasione di lavoro: con tale locuzione, non si intende far riferimento solo alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni "sul posto di lavoro" o "durante l'orario di lavoro", bensì anche a tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

Non è sufficiente, quindi, che l'evento avvenga durante il lavoro, essendo di contro necessario che lo stesso si verifichi per il lavoro: deve esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

Proprio perché si tratta di un evento realizzatosi a causa del lavoro, rientra nella copertura INAIL anche l'incidente verificatosi in itinere, ma ci sono diverse limitazioni se il lavoratore infortunato ha effettuato soste.

 Normalità del tragitto: con tale locuzione deve intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale.

La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che il giudice, per verificare la normalità, deve considerare: la tipologia del percorso, la conformazione dei luoghi e le condizioni climatiche ed, in alcuni casi, anche le condizioni soggettive del lavoratore (quali, l'avanzato stato di gravidanza) o il contesto socio economico di riferimento. Può, infatti, essere "normale" percorrere una strada che, pur non essendo in assoluto la più breve, sia più sicura o più riparata in presenza di fattori climatici avversi o in condizioni di salute precarie.


Soste indennizzabili: l'INAIL procede con l'indennizzo se l'infortunio è stato determinato da delle interruzioni e deviazioni del percorso che, alternativamente:

• siano effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;

• siano dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico o un incidente per strada);

• siano dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);

• siano effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

• siano effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);

• si tratti di brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.


Soste non indennizzabili: l'INAIL non procede con l'indennizzo se l'infortunio è stato determinato da delle interruzioni e deviazioni del percorso dovute a ragioni "del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate", o quelle dovute al c.d. "rischio elettivo".


Interruzione del percorso: con specifico riferimento alla nozione di interruzione, la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che, trattandosi di un'eccezione alla regola generale dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, deve essere interpretata restrittivamente, per cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio, non integra l'ipotesi dell'interruzione, e non esclude l'operatività della garanzia assicurativa (Corte Cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 1).

 Interruzioni indipendenti o non necessitate: rientrano in tale categoria tutte quelle soste che non trovino giustificazione nell'occasione di lavoro come sopra specificata.


Così, la giurisprudenza (sentenza n. 15266 del 06/07/2007) ha escluso potesse indennizzarsi l'infortunio realizzatosi mentre il lavoratore aveva effettuato una deviazione per provvedere alla sostituzione di pneumatici usurati dell'autovettura. La deviazione non poteva reputarsi necessitata ex art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000, giacché non giustificata da esigenze essenziali ed improrogabili, tra queste non potendo includersi la dedotta usura del treno di gomme, che ben poteva essere rilevata per tempo.


Rischio elettivo: con tale termine, ci si riferisce all'ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme ed arbitrario dettato esclusivamente da scelte personali, interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il danno subito ( ipotesi, questa, riconosciuta da Cass., sez. lav., sent. n. 22154/2014).

La Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la sosta voluttuaria (nella specie, presso un bar) durante il tragitto casa/lavoro e viceversa, va inquadrata nel rischio elettivo, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, ovvero in dipendenza della sua durata (Cass. n. 15973/2007).


Focus: la sosta voluttuaria al bar, pur inquadrata, in via generale, nel rischio elettivo, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, non esclude automaticamente l`indennizzabilità del sinistro, e comporta o meno la permanenza della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta e della sua durata, che non deve tale da elidere la finalità che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere, delle motivazioni e dell'aggravamento del rischio.

In particolare, mentre le soste voluttuarie di pochi minuti sono insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quindi non escludono la tutela dell'infortunio in itinere, le soste volontarie di apprezzabile durata possono interrompere il nesso di causalità anche sulla base della presunzione che la circolazione stradale nel momento in cui il lavoratore riprende il tragitto possa aver subito una modifica rispetto all'ordinario svolgimento del viaggio.

Si è escluso l'indennizzo per un infortunio in itinere occorso ad un lavoratore che aveva effettuato una sosta presso un bar di circa un'ora, sul presupposto che la stessa rappresentasse una sosta volontaria, di apprezzabile durata, in grado di modificare le condizioni di rischio.

 

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