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Inerzia colpevole dell’ex moglie: nessun diritto all’assegno di mantenimento

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Il Tribunale di Treviso con la recente sentenza dell'8 gennaio 2019 a seguito di un'attenta rilettura della granitica Sentenza della Corte di Cassazione del luglio 2018 in merito ai parametri di riferimento al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento, nega il diritto all'assegno divorzile anche nel caso di importante divario economico tra le parti nell'ipotesi di inerzia colpevole del coniuge economicamente più debole.

I Giudici di "prime cure", infatti, seppure pienamente consapevoli della ratio della suddetta sentenza , e dunque della prevalenza della funzione perequativo-compensativa rispetto a quella assistenziale dell'assegno di mantenimento, ritengono necessario e propedeutico rispetto all'attribuzione dell'assegno di mantenimento un apprezzabile sacrificio del coniuge, in costanza di matrimonio, che abbia contribuito alla formazione e all'aumento del patrimonio dell'altro, nonché, nel caso di moglie giovane e colta un'effettiva ricerca dell'occupazione ( né, nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto di valorizzare il dato del trasferimento della donna , di nazionalità straniera, che ben poteva immaginare i rischi nei quali sarebbe potuta incorrere a seguito del trasferimento in Italia). 

Per queste ragioni la difesa della donna, che lamentava un proprio depauperamento a causa della scelta, condivisa col marito, di seguirlo, non trova accoglimento da parte dei Supremi Giudici, essendosi di fatto trattato di scelte volontarie imputabili alla donna, così come volontarie sono state le sue dimissioni dal lavoro.

Le importanti capacità economiche dell'ex marito, dunque, secondo i Giudici non possono in nessun caso giustificare l'inerzia colpevole della giovane e colta donna nella ricerca di un'adeguata occupazione lavorativa.

In linea con quanto detto ed argomentato la domanda di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile formulata dall'uomo è stata ritenuta fondata e accolta dagli Ermellini, data, comunque, la presenza, in capo all'ex moglie, di mezzi adeguati o la possibilità di procurarseli, che di per sé comporta la negazione del diritto all'assegno divorzile. 

 Infatti, il Collegio, in linea generale, ritiene che il giudice, in casi come quello che qui ci occupa, di divario rilevante tra le posizioni economiche dei coniugi deve valutare le cause determinanti la detta differenza,disponendo la corresponsione dell'assegno soltanto se lo squilibrio sia conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente.

Il Collegio, nel caso sottoposto alla sua attenzione, quindi, ravvisa una inerzia colpevole della donna nel reperire una occupazione e non riscontra alcun sacrificio in capo alla stessa al fine di accrescere il patrimonio familiare; a ciò deve aggiungersi, altresì, che il matrimonio ha avuto una durata non lunghissima e che dall'unione non sono nati figli.

Il Tribunale di Treviso, ciò detto, dichiara lo scioglimento del matrimonio concluso in Venezuela e rigetta, altresì, la domanda della donna di ricevere dall'ex marito un assegno divorzile mensile.

Si allega ordinanza. 

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