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Incidenti domestici: ecco quando un genitore deve rispondere delle lesioni colpose subite dal figlio minore .


I giudici della Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26257 del 25 maggio 2017, hanno stabilito che un genitore, nonostante avesse ammonito il proprio figlio minore, di astenersi dal compiere determinati atti pericolosi per se stesso e per gli altri, in base alle singole circostanze del caso concreto e al contesto in cui si è sviluppata la condotta, può essere considerato colpevole per lesioni colpose.
Nel caso concreto era avvenuto che una madre mentre preparava un dolce con un robot da cucina, aveva avvertito il proprio figlio minore di anni cinque "di non toccare nulla". Il minore invece disattendendo le avvertenze impartite dalla mamma, aveva inserito le mani nel frullatore procurandosi così delle lesioni gravi che gli hanno comportato la perdita di due dita della mano.
Il giudice di primo grado e il Tribunale, di in sede di appello, avevano assolto la madre del piccolo in quanto avevano ritenuto sufficienti le raccomandazioni di attenzione rivolte al figlio.
I Giudici della Corte di Cassazione, sollecitati a valutare il caso, a seguito della proposizione del ricorso ad opera della difesa della parte civile rappresentata dall´altro genitore, hanno ritenuto la madre responsabile delle lesioni colpose subite dal minore.
Nel ricorso la parte civile deduceva la violazione di legge e vizi di motivazione, evidenziando come l´art. 2047 del codice civile stabilisce in capo ai genitori un preciso obbligo di sorveglianza a carico nei confronti dei figli minori che deve essere commisurato e proporzionato all´età e quindi al grado di capacità di intendere e volere del minore.
I giudici di legittimità, nell´adottate la giusta e corretta decisione, si sono posti il quesito di stabilire se nel comportamento della madre sia rinvenibile una qualche negligenza/imprudenza nella causazione dell´evento lesivo. Gli stessi hanno conseguentemente spiegato il ragionamento logico giuridico che va operato, affermando che "in materia di responsabilità colposa, con particolare riguardo ai profili di colpa generica che rilevano nel caso che occupa, occorre in primo luogo stabilire il contenuto della regola cautelare non scritta che si assume violata, che deve essere preesistente alla situazione di rischio che si intende prevenire, secondo canoni che sono genericamente riconducibili ai requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell´evento pregiudizievole, da individuare con valutazione ex ante, mediante un processo che non sia creativo ma ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di colpevolezza. E´ ovvio che al mutare delle situazioni di fatto mutano anche le condizioni di rischio ed i relativi requisiti di prevedibilità ed evitabilità dell´evento dannoso, e conseguentemente la regola cautelare applicabile al caso concreto. Proprio per questo il fatto deve essere puntualmente ed univocamente ricostruito dal giudice di merito, al fine della corretta individuazione della regola di diligenza generica (o specifica) in ipotesi violata, cui si ricollega il profilo soggettivo della colpa ai sensi del disposto di cui all´art. 43 c.p.."
Alla luce di quanto sopra spiegato sono pervenuti alla conclusione che il ragionamento operato dai giudici di merito è sicuramente viziato e quindi meritevole di censura. Per tali motivi quindi hanno deciso di accogliere il ricorso proposto e di conseguenza annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di appello per il riesame del caso.
Si allega testo sentenza





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