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Inammissibile ricorso cassazione se motivi modificano termini controversia

Con Sentenza 8/6/2016 n. 11715, la VI Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che le ragioni del ricorso per cassazione devono necessariamente riguardare questioni che abbiano formato oggetto del "thema decidendum" del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle partì. Pertanto, esse non possono riguardare neanche nuove questioni dì diritto se esse siano tali da implicare la modifica dei termini della controversia.
Per l´effetto, ha concluso la Corte, è inammissibile il ricorso nel quale sia stata prospettata, con l´unico motivo di impugnazione, una questione nuova, non dibattuta nelle fasi di rito e pertanto non compresa nel thema decidendum del giudizio di secondo grado, quale fissato dalla impugnazione e dalle richieste delle partì.
L´inammissibilità dell´unico motivo di ricorso, per la sua natura troncante, ha assorbito la questione del giudicato esterno opposto nella memoria dal contribuente in forza della sentenza della Commissione tributaria della Lombardia n. 23/64/2013 che ne aveva accolto il ricorso in relazione, si sostiene, alla medesima fattispecie (detrazione di spese di ristrutturazione D.M. n. 41 del 1998, ex art. 1 sul medesimo immobile) per una diversa annualità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - rel. Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall´Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

G.A., rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Mercanti, dall´avv. Francesco Simone Crimaldi e dall´avv. Giuseppe Gigli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Pisanelli n. 4;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 42/63/09, depositata il 10 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l´avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente e l´avv. Giuseppe Gigli per il contro ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso in ragione dell´inammissibilità.

Svolgimento del processo

L´Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l´appello di G. A., ha annullato la cartella di pagamento notificata il 16 ottobre 2006, con la quale, all´esito del controllo della dichiarazione per l´anno 2002 ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, veniva negata la deduzione d´imposta per spese di ristrutturazione edilizia per non essere stata inviata al Centro di servizi di Pescara la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista abilitato, prevista, per le ipotesi in cui la spesa per i lavori superi l´ammontare di lire 100.000.000, dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, comma 1, lett. d), dichiarazione che, secondo l´ufficio, avrebbe dovuto essere Inviata "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all´anno in cui venivano effettuati i lavori".

Ad avviso del giudice d´appello, infatti, la norma del decreto ministeriale del 1998 prevede che, per i lavori che superino l´ammontare di lire 100.000.000 la dichiarazione sia trasmessa al termine dei lavori stessi, e non in itinere ed al momento in cui si supera tale importo, per cui, essendo terminati i lavori nel 2002, la comunicazione effettuata dal contribuente il 22 ottobre 2003 è quanto previsto dalla norma, sia nella modalità, sia nel termine.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Motivi della decisione

Con l´unico motivo, denunciando "violazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 449 del 1997, art. 1 e del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, con riferimento all´art. 360 c.p.c., n. 3", l´amministrazione ricorrente si duole che il giudice d´appello abbia erroneamente ritenuto tempestiva la comunicazione del contribuente di cui al D.M. n. 41 del 1998, art. 1.

Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: "se, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 1, e del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, in fattispecie di detrazione di quota delle spese sostenute, per la realizzazione degli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a), b), c) e d), sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all´art. 1117 c.c., n. 1, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. b), c) e d), effettuati su singola unità immobiliare residenziale, l´onere di trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di 51.645,69 Euro, pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi di ingeneri, architetti o geometri ovvero da altro soggetto abilitato all´esecuzione degli stessi debba essere assolto non oltre l´esercizio dell´azione accertatrice da parte dell´Ufficio, e se pertanto sia errata la sentenza n. 42/63/09 della CTR di Milano, ss di Brescia, sez 63, che ha accolto il gravame del contribuente, statuendo che la comunicazione in parola dev´essere inviata al termine dei lavori e che tra le cause di decadenza dal beneficio delle spese di ristrutturazione non vi è la mancata comunicazione di fine lavori".

Il motivo è inammissibile.

L´Agenzia delle entrate ha infatti prospettato con l´unico motivo di ricorso una questione nuova, non dibattuta nelle fasi di merito e dunque non compresa nel thema decidendum del giudizio di secondo grado, quale fissato dalla impugnazione e dalle richieste delle parti.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che "I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del "theme decidendum" del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse implichino la modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia" (Cass. n. 2967 del 2001, n. 22154 del 2004, n. 16742 del 2005).

Nel provvedimento impugnato e nel giudizio di merito l´Agenzia aveva infatti affermato la decadenza dalla detrazione in quanto la necessaria dichiarazione di esecuzione dei lavori non era stata presentata dal contribuente nei termini di legge, individuati nel marento in cui i lavori di ristrutturazione avevano superato la soglia di L. 100.000.000 ed, in ogni caso, nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell´anno in cui venivano effettuati i lavori:

i lavori erano stati eseguiti nel 2002 e la comunicazione era stata spedita dal contribuente il 22 ottobre 2003.

Il mancato riconoscimento della detrazione veniva dunque fondato nella mancata presentazione della comunicazione di esecuzione dei lavori allorquando i lavori avessero superato la soglia di L. 100.000.000 e comunque entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all´anno in cui venivano effettuati i lavori.

Il riferimento all´attività accertatrice dell´Ufficio come parametro per la tempestività della comunicazione è invece una questione che risulta prospettata per la prima volta nel presente giudizio, introducendosi in tal modo un elemento che risulta estraneo al provvedimento impugnato ed un tema che non era stato trattato nei gradi di merito, e ciò a tacere della inconferenza del quesito di diritto rispetto alla fattispecie (questa Corte ha definito negli stessi termini del presente giudizio, con Cass. n. 17656, analoga controversia fra le medesime parti).

L´inammissibilità dell´unico motivo di ricorso assorbe la questione del giudicato esterno opposto nella memoria dal contribuente in forza della sentenza della Commissione tributaria della Lombardia n. 23/64/2013 che ne aveva accolto il ricorso in relazione, si sostiene, alla medesima fattispecie (detrazione di spese di ristrutturazione D.M. n. 41 del 1998, ex art. 1 sul medesimo immobile) per una diversa annualità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano cane in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000 oltre a spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

 

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