Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), con sentenza del 22 luglio 2015, n. 117.
Il Consiglio, con la pronuncia in commento, ha dichiarato, in particolare, che nel giudizio dinanzi al CNF, l´incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell´albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all´Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l´impugnazione era stata proposta a mezzo difensore non iscritto all´albo speciale di cui all´art. 33 RDL 1578/1933. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l´inammissibilità dell´impugnazione).
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2015, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 10 marzo 2015, n. 7, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 26 settembre 2014, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.
Sentenza allegata
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