con cui, in attuazione della legge delega del 23 giugno 2017 n. 103, è stato introdotto un
I reati interessati dalla modifica sono:
-la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale che diventa perseguibile a querela.
-la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche che diventa perseguibile a querela;
-la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da personale addetto al servizio postale che diventa perseguibile a querela;
-la rilevazione di contenuto di corrispondenza, commesso da personale addetto al servizio postale, che diventa perseguibile a querela.
Altre modifiche riguardano la minaccia ed alcuni reati di natura patrimoniale :
- la truffa;
- la frode informatica;
-l´appropriazione indebita;
Con l´art. 1 del citato Decreto Legislativo è stato modificato l´art. 612 del codice penale che disciplina il reato di minaccia. Mentre prima la minaccia grave era sempre perseguibile d´ufficio ora per effetto della riforma diventa perseguibile a querela tranne per le ipotesi in cui la minaccia sia stata fatta in uno dei modi indicati dall´art. 339 cp. Cioè quando la minaccia viene commessa con armi, da persona travisata, con scritto anonimo e negli altri casi indicati.
L´art. 7 del Decreto Legislativo con riferimento alle modifiche sopra indicate ha inserito nel codice il Capo III Bis intitolato "Disposizioni comuni sulla procedibilità"e l´art 623 ter. "Casi di procedibilità d´ufficio" . Con detta disposizione il legislatore ha stabilito che la procedibilità a querela di questi reati, viene meno, e quindi rimane la loro perseguibilità d´ufficio, quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nelle ipotesi più gravi per le quali è previsto un aumento della pena superiore ad un terzo.
Con la modifica apportata dall´art. 8 del Decreto Legislativo all´art. 640 del codice penale, il reato di truffa anche se ricorrono aggravanti comun i rimane perseguibile a querela della persona offesa, mentre diventa perseguibile d´ufficio solo nel caso in cui sia contestata l´aggravante dell´art. 61 primo comma numero 7 (danno patrimoniale di rilevante gravità).
Con la modifica apportata dall´art. 9 del Decreto Legislativo, all´art. 640 ter del codice penale, il reato di frode informatica diventa perseguibile d´ufficio solo nell´ipotesi di contestazione dell´aggravante perseguibile a querela della persona offesa, ad eccezione dell´ipotesi in cui ricorre l´aggravante della c.d. minorata difesa e soltanto per l´approfittamento di circostanze di persona, pure in relazione all´età ovvero quella del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Con la modifica apportata dall´ art. 10 del Decreto Legislativo all´art. 646 del codice penale, il reato di appropriazione indebita diventa perseguibile a querela anche nell´ipotesi in cui il fatto è stato commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o ricorre taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell´articolo 61 c.p.
Con l´art. 11 del Decreto Legislativo è stato introdotta la regola secondo cui anche per i reati patrimoniali sopra indicati è stata prevista la procedibilità d´ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Infine l´art. 12 il Decreto Legislativo ha regolato il regime transitorio per tutti quei i reati commessi prima dell´entrata in vigore della riforma.