Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

In vigore dal 9 maggio 2018 il D. Lgs. che amplia reati perseguibili a querela

E´ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile del 2018 il Decreto Legislativo n. 36 del 10.04.2018 con cui, in attuazione della legge delega del 23 giugno 2017 n. 103, è stato introdotto un nuovo regime di procedibilità di alcuni reati.

I reati interessati dalla modifica sono:
-la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale che diventa perseguibile a querela.
-la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche che diventa perseguibile a querela;
-la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da personale addetto al servizio postale che diventa perseguibile a querela;
-la rilevazione di contenuto di corrispondenza, commesso da personale addetto al servizio postale, che diventa perseguibile a querela.

Altre modifiche riguardano la minaccia ed alcuni reati di natura patrimoniale :
- la truffa;
- la frode informatica;
-l´appropriazione indebita;


Con l´art. 1 del citato Decreto Legislativo è stato modificato l´art. 612 del codice penale che disciplina il reato di minaccia. Mentre prima la minaccia grave era sempre perseguibile d´ufficio ora per effetto della riforma diventa perseguibile a querela tranne per le ipotesi in cui la minaccia sia stata fatta in uno dei modi indicati dall´art. 339 cp. Cioè quando la minaccia viene commessa con armi, da persona travisata, con scritto anonimo e negli altri casi indicati.
art. 7 del Decreto Legislativo con riferimento alle modifiche sopra indicate ha inserito nel codice il Capo III Bis intitolato "Disposizioni comuni sulla procedibilità"e l´art 623 ter. "Casi di procedibilità d´ufficio" . Con detta disposizione il legislatore ha stabilito che la procedibilità a querela di questi reati, viene meno, e quindi rimane la loro perseguibilità d´ufficio, quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nelle ipotesi più gravi per le quali è previsto un aumento della pena superiore ad un terzo.
Con la modifica apportata dall´art. 8 del Decreto Legislativo all´art. 640 del codice penale, il reato di truffa anche se ricorrono aggravanti comun i rimane perseguibile a querela della persona offesa, mentre diventa perseguibile d´ufficio solo nel caso in cui sia contestata l´aggravante dell´art. 61 primo comma numero 7 (danno patrimoniale di rilevante gravità).
Con la modifica apportata dall´art. 9 del Decreto Legislativo, all´art. 640 ter del codice penale, il reato di frode informatica diventa perseguibile d´ufficio solo nell´ipotesi di contestazione dell´aggravante perseguibile a querela della persona offesa, ad eccezione dell´ipotesi in cui ricorre l´aggravante della c.d. minorata difesa e soltanto per l´approfittamento di circostanze di persona, pure in relazione all´età ovvero quella del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Con la modifica apportata dall´ art. 10 del Decreto Legislativo all´art. 646 del codice penale, il reato di appropriazione indebita diventa perseguibile a querela anche nell´ipotesi in cui il fatto è stato commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o ricorre taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell´articolo 61 c.p.
Con l´art. 11 del Decreto Legislativo è stato introdotta la regola secondo cui anche per i reati patrimoniali sopra indicati è stata prevista la procedibilità d´ufficio qualora ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Infine l´art. 12 il Decreto Legislativo ha regolato il regime transitorio per tutti quei i reati commessi prima dell´entrata in vigore della riforma.



 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Ex non versa mantenimento per figli, SC su obbligh...
Peculato: SC precisa termini dell´accordo criminos...

Cerca nel sito