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In dubio pro reo: applicazione del principio in sede di esecuzione della pena

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Con la sentenza in commento, la n. 18864, depositata lo scorso 22 giugno 2020, la prima sezione della Corte di Cassazione ha precisato i criteri per la concessione delle misure alternative alla detenzione in caso di reati ostativi.

I c.d. reati ostativi sono quelli previsti dall'art. 4-bis Ord. Pen.

Per tali fattispecie la legge esclude dalla possibilità di fruire delle misure alternative in sede di esecuzione della pena detentiva a meno che non coesistano sia la condizione dell'accertata esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia quella della collaborazione con la giustizia. 

I requisiti previsti da tale disposizione rappresentano, però, come ricorda la Corte, eccezioni alla regola: la pena infatti trova una sua funzione nella specifica finalità della realizzazione della piena risocializzazione del soggetto condannato.

Come ha chiarito la relazione presentata in Senato in sede di conversione del decreto legge 306 del 1992, è soltanto la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare.

L'atteggiamento di chi invece non si adoperi in tal senso è valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata; alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995) tale presunzione è però vincibile poiché l'oggettiva impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione non è di ostacolo alla concessione delle misure alternative.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza pur avendo dichiarato che i fatti erano tutti accertati, aveva ritenuto che il condannato alla pena detentiva per reati ostativi avesse avuto un ruolo non marginale su specifici ambiti della imputazione e sarebbe stato in grado di fornire apporti informativi utili sulle entrate illecite e sulle strategie patrimoniali della cosca.

La Corte, richiamando il suo precedente indirizzo, ha ritenuto che la motivazione della decisione del Tribunale fosse congetturale poiché aveva finito per valutare il dubbio non in favore ma contro il reo.

La Corte ha infatti ricordato come l'istanza del condannato per reati ostativi debba contenere elementi specifici tali da permettere ai giudici di valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perchè i fatti e responsabilità sono stati già completamente acclarati o irrilevante perchè ha rivestito una posizione marginale nell'esecuzione dei delitti tale da non avergli consentito di conoscere fatti e compartecipi.

Tuttavia, continua la Corte, non è necessario che l'istante dimostri la specifica impossibilità essendo sufficiente da parte sua una mera prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta: tale indagine spetta invece al magistrato e al Tribunale di Sorveglianza, investiti di poteri istruttori.

In quest'ottica precisa che il dubbio sull'impossibilità o inesigibilità o irrilevanza della collaborazione con la giustizia non può essere valutato a danno dell'istante poiché, anche in questa materia, deve tenersi conto della regola di giudizio per cui in dubio pro reo. 

 

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