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Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa, annuncia che è stato firmato l'atteso decreto attuativo con i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze per il canonico concerto.
Si ricorda che il decreto dà attuazione a quanto disposto dall'art. 33 del Decreto Legge n. 50/2022 convertito – il decreto "Aiuti" -, che ha istituito un Fondo destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 a:
-lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
-professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96.
Nel decreto attuativo, la misura è finanziata a valere sulle risorse del citato Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero, con una dotazione finanziaria implementata dall'art. 23 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 - decreto "Aiuti-bis" - a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.
In base al citato art. 33, per poter accedere all'indennità i lavoratori autonomi e i professionisti:
-non devono aver fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;
-devono aver percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo, fissato dal decreto attuativo, di 35.000 euro.
I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione di domanda, devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto "Aiuti", con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, il Ministero spiega che il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
Il provvedimento precisa che l'indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.
Meditate contribuenti, meditate.
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