Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Oggi, giorno 17 giugno, scade il termine per pagare il primo acconto IMU relativo all'anno 2019 o le intere somme qualora il contribuente non intenda pagare nelle due rate canoniche del 16 giugno e 16 dicembre.
Anche per l'IMU, così come per tutti i tributi ed imposte, è ammesso il ravvedimento operoso; ovviamente può applicarsi tale istituto se non è iniziato un controllo della posizione da parte dell'ente locale, ed è soggetto allo sbarramento temporale annuale della lettera b) dell'art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97.
In base a quest'ultima norma, la violazione è ridotta ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Se invece trattasi di omesso o insufficiente versamento, la sanzione è del 30% o del 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni; se il ritardo invece fosse contenuto nei 14 giorni, la sanzione del 15% sarebbe ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di ritardo.
Si precisa che ai fini IMU sussistono, come anticipato, due obblighi di pagamento distinti, che danno luogo a due violazioni sanzionabili.
Qualora il contribuente abbia optato per il versamento in unica soluzione e questo, ad esempio per un errore del contribuente stesso, si rivela poi insufficiente, occorre prestare attenzione al termine per il ravvedimento.
Per ragioni di cautela, l'anno deve essere computato dal 16 giugno, e non dal 16 dicembre.
Per cui se il contribuente ha deciso di pagare l'IMU relativo all'anno 2018 in unica soluzione, il termine per ravvedere l'insufficiente versamento scade il prossimo 17 giugno, in quanto il 16 cade di domenica. In verità, operando il termine per la dichiarazione, il termine scadrebbe il 1° luglio, ma nulla vieta di adottare sempre un atteggiamento prudente, anticipando al 17 giugno.
Naturalmente, il discorso cambia se il contribuente ha deciso di pagare in due rate: il primo acconto a giugno e il saldo a dicembre. In questo caso se il contribuente, pagato, a giugno 2018, il primo acconto, non paga o paga in misura insufficiente il saldo di dicembre 2018 scaduto lo scorso 17 dicembre, (il 16 cadeva di domenica giorno festivo) il ravvedimento dovrebbe avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica), termine per l'ipotetica dichiarazione ex artt. 12 comma 13-ter del DL 201/2011 e 1 comma 684-685 della L. 147/2013, e non entro il 16 dicembre 2019.
Bisogna dunque, entro tale data, versare l'IMU, gli interessi legali calcolati pro rata temporis e la sanzione del 3,75%. Ciò a titolo cautelativo.
La riportata lettera b), infatti, prevede un doppio termine per il ravvedimento in quanto i tributi possono o meno essere caratterizzati dall'obbligo dichiarativo, che riguarda o l'anno dalla commessa violazione o il termine della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione.
È opportuno che ci si ravveda entro il termine che, cronologicamente, ha cadenza anteriore.
Le considerazioni esposte valgono anche per la TASI, in ragione dell'art. 1 comma 688 della L. 147/2013.
Con l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile quindi, nei casi in cui necessita, autofinanziarsi il pagamento dell'Imu fino ad un anno dalla scadenza con un minimo di spese aggiuntive.
Potrebbe anche essere utile soltanto aspettare la maturazione di un credito d'imposta, magari da modello Unico o da 730, per poterlo compensare con il pagamento dell'Imu stessa ed evitare così un inutile aggravio finanziario.
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.