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Inquadramento normativo: Art. 1322 c.c.; Art. 1362 c.c.: Art. 1419 c.c.; Art. 20 D.p.r. n. 131/1986
Autonomia negoziale e contratto collegato: Le parti possono:
In forza del su enunciato principio di autonomia negoziale, le parti possono stipulare anche contratti collegati tra loro.
Finalità del contratto collegato: I contratti collegati sono dei negozi che presentano un collegamento, ossia l'interesse perseguito dalle parti. In buona sostanza la causa di uno dei contratti entra a far parte della causa concreta dell'altro. «Tale collegamento non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma rappresenta un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma». Da tanto, appare evidente che tra i contratti in questione:
Requisiti del contratto collegato: Per poter affermare che tra due contratti sussiste un collegamento negoziale che riconduce gli stessi a una considerazione unitaria della fattispecie, devono ricorrere dei requisiti:
Ne consegue che se due contratti sono stipulati contestualmente, tale contestualità, ove manchino i requisiti suddetti, non è sufficiente a far ritenere sussistente tra gli stessi un collegamento negoziale (Cass. civ., n. 14478/2019).
Collegamento negoziale e sorte dei contratti collegati: Quando due contratti sono collegati tra loro, le vicende di un contratto producono effetti sull'altro, condizionandone - come su preannunciato - la validità e l'efficacia (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 4945/2019, n. 14478/2019).
Casistica: È stato ritenuto sussistente un collegamento negoziale quando:
In queste ipotesi, il contratto di leasing e il contratto di fornitura sono collegati tra loro e ciò ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura (Cass., nn. 6728/2005; 17604/2012; Cass. Sez. Unite, n. 19785/2015, richiamate da Cass. civ., n. 20825/2018). Con l'ovvia conseguenza che ove, quest'ultimo contratto contenga una clausola compromissoria, detta clausola deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore (in senso conforme, sia pur con riferimento alla clausola derogativa della competenza, Cass. nn. 17604/2012 e 6728/2015, richiamate da Cass. civ., n. 20825/2018);
Contratti collegati e imposta di registro: In presenza di contratti collegati, ciò che rileva è la causa concreta dell'operazione complessiva, ossia la sintesi degli interessi oggettivati nell'operazione economica (Cass., n. 14611/ 2005; n. 14900/2001, richiamate da Cass. civ., n. 362/2019) che emerge dalla comune intenzione delle parti. In tali casi, ai fini dell'imposta di registro, si terrà conto proprio della causa concreta dell'operazione (Cass. civ., n. 362/2019).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.