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Importante questione rimessa alle SS.UU. : nell' abbreviato va notificata la sentenza all’imputato assente?

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 La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con ordinanza n. 6377 dell' 11 febbraio 2019 ha deciso di rimettere alla Sezioni Unite la questione di diritto: "se dopo la riforma della disciplina del processo in absentia (legge 28 aprile 2014 n. 67) debba essere notificato all'imputato assente l'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134, d. a. c.p.p."

I Fatti

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, all'esito di un giudizio abbreviato, la cui motivazione era stata depositata tempestivamente entro i 15 giorni dalla lettura del dispositivo, l'imputato, dopo circa quattro mesi, proponeva appello. La Corte di Appello di Milano rigettava l'appello perché ritenuto intempestivo e proposto tardivamente infatti la sentenza era stata emessa il 7 luglio 2017 e l'appello proposto il 21 novembre 2017.

Avverso la decisione della corte di appello l'imputato proponeva così ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge ex art 442 comma 3 in relazione all'art. 591 c.p.p.

 Secondo quanto sostenuto dal ricorrente la sentenza emessa all'esito del  giudizio con il rito abbreviato, va  sempre notificata la sentenza all'imputato che per tutto il corso del giudizio è stato assente. Conseguentemente il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito (simile all'estratto contumaciale), termine valido sia per il difensore e sia per l'imputato come previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 3.

Poiché nel caso di specie l'avviso all'imputato assente, previsto dall'art. 442 c.p.p., comma 3, non è stato regolarmente effettuato, secondo il ricorrente la sentenza impugnata emessa dalla corte di appello va annullata.

Motivi della decisione

I giudici della Terza Sezione hanno deciso di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Corte ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1. In quanto secondo una parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 - dep. 09/07/2018, Careri, Rv. 273485 e Sez. 6, n. 35215 del 19/04/2017 - dep. 18/07/2017, S, Rv. 270911) dopo la riforma introdotta dalla legge del 28 aprile 2014 n. 67, l'avviso previsto dall'art 442 cpp coma 3. non risulta più dovuto, in quanto l'imputato è rappresentato dal proprio difensore munito tra l'altro di procura speciale.

I sostenitori di tale orientamento propendono per l'abrogazione implicita dell'art. 442 c.p.p., e art. 134 d.a., del cod. proc. pen. (vedi per il giudizio di appello, Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 - dep. 14/12/2015, B, Rv. 265318: "Nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l'istituto della contumacia, con la conseguenza che l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore").

Secondo questa giurisprudenza (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018 - dep. 09/07/2018, Careri, Rv. 273485) con la nuova disciplina dell'assenza, è venuta meno anche la ragione giustificatrice della disposizione di cui all'art. 442 c.p.p., comma 3, tanto più che nel giudizio abbreviato l'imputato non comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo.

Secondo l'orientamento di altra giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 - dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695; Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 - dep. 9/07/2015, Fanale, non mass.; Sez. 1, n. 33540 del 3/11/2015 - dep. 1/8/2016, Carini, non mass.) non risulterebbe credibile che il legislatore abbia dimenticato di abrogare due norme importanti, come l'art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134 d.a. del cod. proc. pen., con la legge di riforma (L. 28 aprile 2014, n. 67), pur con l'intervento in maniera organica e completa sul codice di rito.

Gli interventi normativi concomitanti e successivi alla modifica della stessa norma (l'art. 442 c.p.p.) ma non del suo comma 3, impediscono di affermare il contrario (vedi in tal senso, espressamente, Sez. 3, n. 29286 del 27/03/2015 - dep. 09/07/2015, Fanale, Rv. 264301: "In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicchè il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza"; vedi nello stesso senso anche Sez. 1, 1 agosto 2016, n. 33540/2016, ud. 3 novembre 2015, non massimata; in senso contrario, però, vedi Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015 - dep. 14/12/2015, B, Rv. 26531801).

Sempre secondo per la citata sentenza Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018 - dep. 16/07/2018, G., Rv. 273695 -, non si può far dipendere una sanzione così penalizzante per l'imputato da un'interpretazione che ritiene abrogata tacitamente una norma di favore. La negazione del diritto ad una impugnazione della sentenza di condanna, violerebbe il principio CEDU del giusto processo, che richiede sempre, per le norme penali e processuali penali, una interpretazione restrittiva, e in favor rei.

I giudici della Terza Sezione Penale hanno preso atto del contrasto esistente in giurisprudenza che investe una questione fondamentale incidente anche sulla prassi degli uffici giudiziari e pertanto ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1,hanno ritenuto necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite ponendo il seguente quesito: "Se, dopo la riforma della disciplina del processo in absentia, debba essere notificato all'imputato assente l'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 134, d. a. cod. proc. pen.".

Si allega Ordinanza

 

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