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Impianti fotovoltaici in condomìnio

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Riferimenti normativi: Art.1122 bis c.c.

Focus: Su tutto il territorio nazionale si cerca sempre più di incentivare, mediante agevolazioni fiscali, la diffusione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità condominiali.Il singolo condòmino, perciò, può installare un impianto fotovoltaico in condomìnio, ma che iter deve seguire?

Principi generali: E' l'articolo 1122-bis del codice civile che ci viene in aiuto in materia disponendo quanto segue: "E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell'interessato". Il singolo condòmino, in buona sostanza, può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale per la produzione di energia elettrica a uso personale ma è necessario che ne dia comunicazione all'amministratore, senza previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, nel caso in cui l'installazione non comporti modifiche alle parti comuni o comporti modifiche non rilevanti.

Limiti all'installazione: La citata norma, introdotta dalla riforma del condomìnio, attuata dalla L.n. 220/2012, non prevede alcun potere limitativo dell'assemblea condominiale quando uno dei condòmini decida di installare sul tetto condominiale pannelli fotovoltaici, se l'installazione non altera la destinazione del bene comune e non pregiudica i diritti degli altri proprietari all'uso di quest'ultimo. In tal caso, se è posta in essere una delibera assembleare limitativa dell'installazione essa è impugnabile in quanto oltrepassa le attribuzioni dell'assemblea e viola il diritto soggettivo di un condòmino all'utilizzo delle parti comuni, ex art.1102 c.c.

Se, invece, l'impianto rende necessario apportare modifiche alle parti comuni, il condòmino deve illustrare all'amministratore il progetto da attuare e le modalità di esecuzione degli interventi relativi all'installazione dell'impianto. L'amministratore, in tal caso, prima dell'inizio dei lavori convocherà l'assemblea per le eventuali delibere del caso. Infatti, l'assemblea non può negare, sic et simpliciter, l'installazione dell'impianto ma può imporre, con la maggioranza degli intervenuti e di almeno i due terzi del valore dell'edificio ( art. 1136, comma 5, c.c.), modalità alternative per l'installazione, o negare tale intervento nel caso in cui l'installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale comprometta la sicurezza dell'edificio oppure ne alteri il decoro architettonico.

Tali principi di diritto sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, sez.II, con ordinanza n. 28628 pubblicata il 29 Novembre 2017. In particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un condòmino avverso la sentenza di secondo grado, favorevole alla delibera condominiale di rifiuto dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, perché il condòmino non aveva fornito al Condominio gli elementi di conoscenza atti a poter qualificare l'intervento. L'assemblea, inoltre, può subordinare l'esecuzione di tali lavori alla prestazione di particolare garanzia, da parte dell'interessato, per i danni eventuali ( Trib. Milano sent. n. 11707/2014 ).

In conclusione, come deciso dal Tribunale di Trapani con sentenza n.337/2018, l'assemblea condomìniale non può vietare l'installazione al singolo condòmino di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, ma può esercitare "limitati poteri", imponendo "particolare cautele a salvaguardia del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell'edificio" e potendo subordinare l'esecuzione di tali lavori "alla prestazione di particolare garanzia da parte dell'interessato". Nel caso di specie, in particolare, il giudice di merito ha affermato che " la delibera condominìale è stata invalidamente adottata, avendo l'assemblea condominiale esercitato una facoltà non consentita dal testo del nuovo articolo 1122-bis c.c. che ha riformato l'istituto giuridico del Condominio negli edifici al fine di facilitare l'uso del singolo condomino di parti comuni del Condominio per la installazione di impianti fotovoltaici volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti ed al contenimento dei consumi energetici; ciò nella misura in cui l'assemblea ha disposto la rimozione dell'impianto anziché prescrivere con le maggioranze qualificate adeguate modalità alternative di esecuzione degli interventi. Peraltro, non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'impianto collocato dal condomino attore possa comportare pregiudizio agli altri condomini ovvero lesione al decoro architettonico dell'edificio o compromissione della stabilità e della sicurezza del fabbricato ovvero alterazione della destinazione della cosa comune, continuando a svolgere il tetto condominiale interessato dai lavori la sua funzione di copertura dello stabile. La collocazione dell'impianto peraltro non viola inoltre l'ulteriore requisito del non impedimento agli altri condomini di utilizzare parimenti il tetto dell'edificio secondo il rispettivo diritto, atteso che per la nozione di uso della cosa comune indicata dall'articolo 1102 C.c. deve intendersi l'uso che in concreto ciascun condomino può fare della cosa comune". 

 

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