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Cassazione: illegittimo negare rinvio ad imputato impedito per motivi di salute

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 53185 del 22 novembre 2017, hanno affermato il principio in tema di difesa che l´imputato impedito a presenziare all´udienza per motivi di salute ha il diritto a vedersi rinviare il processo.
Il giudice può disattendere la richiesta ma in tal caso occorre una adeguata motivazione.
Nel caso di specie era accaduto che un´ anziana signora di 90 anni circa, era statachiamata a rispondere del reato p.e p. dall´art. 582 c.p. avanti al Giudice di Pace. A causa di un suo stato di malattia, documentato da apposito certificato medico prodotto in udienza, il proprio difensore aveva richiesto il rinvio dell´udienza per consentire all´imputato di sottoporsi all´esame.
 
Il Giudice di primo grado rigettava la richiesta di rinvio in considerazione di un precedente rinvio già concesso e in considerazione dell´avanzata età dell´imputata. Il Tribunale, quale giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, per cui la difesa degli imputati proponeva ricorso in Cassazione deducendo la violazione di norme sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione all´art. 420 ter c.p.p., avendo il Giudice di Pace omesso di concedere il rinvio per legittimo impedimento della imputata. all´udienza del 15/06/2015, a fronte di un certificato medico attestante l´impossibilità assoluta a comparire.
I ricorrenti inoltre evidenziavano che la sentenza impugnata, ha condiviso la decisione del primo giudice,con motivazione che ha richiamato le precedenti certificazioni prodotte nell´interesse dell´imputata e l´età avanzata della stessa, senza che, tuttavia, fossero stati disposti accertamenti sulle condizioni di salute dell´imputata, nè che fosse stata fornita congrua motivazione in merito, palesandosi il riferimento all´età dell´imputata come vera e propria violazione del diritto di difesa.
I giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto fondato il ricorso proposto in relazione al motivo sopra riportato. Gli stessi infatti hanno innanzitutto ribadito in linea teorica la legittimità del rigetto che il giudice di merito può adottare, giustificato dall´insussistenza di un impedimento a comparire dell´imputato, ancorchè fondato su certificazione medica, facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare la sussistenza o meno dell´impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, (Sez. 3, sentenza n. 10482 del 15/12/2015, dep. 14/03/2016, Ingoglia, Rv. 266494; Sez. 5, sentenza n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819; Sez. 6, sentenza n. 36636 del 03706/2014, F., Rv. 260814).
Nel contempo hanno però affermato il principio secondo cui al giudice di merito non è assolutamente consentito, " prescindere del tutto dalla valutazione della legittimità dell´impedimento, negando il diritto dell´imputato a partecipare al processo, anche al solo fine di assistere all´udienza, considerato che detta partecipazione all´udienza è diritto garantito, anche indipendentemente dallo svolgimento di specifiche attività processuali, quali rendere interrogatorio o spontanee dichiarazioni, e non può ovviamente, soffrire limitazioni o compressioni di alcun tipo, nè, tantomeno, può essere considerato oggetto di una tutela affievolito o ridotta in considerazione dell´età avanzata dell´imputato stesso o delle patologie di cui lo stesso risulta portatore."
 
Nel caso concreto la sentenza impugnata, sul punto, è stata assolutamente generica, limitandosi a richiamare la motivazione resa dal Giudice di Pace. La Corte pertanto ha accolto la tesi dei ricorrenti secondo cui il riferimento all´età dell´imputata si presentava come vera e propria violazione del diritto di difesa decidendo così di annullare la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Chiavari per nuovo giudizio.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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