Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile, con Sentenza 24.5.2016 n. 10710.
B.S. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca il 18/19 marzo 2002 con il quale veniva ingiunto all´opponente di pagare, in favore di (omissis) la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato il 19 luglio 1993 su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente in favore dell´opposta, a garanzia dell´obbligazione assunta da un terzo, da riscuotersi il 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento. Tanto il Tribunale che la Corte d´appello respingevano la domanda.
Veniva dunque proposto ricorso per cassazione e, con il primo motivo, il ricorrente deduceva violazione della legge assegni e formulava il seguente quesito di diritto: se l´emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli artt. 1 e 2 della legge assegni e dell´art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate.
Con il secondo, deduceva violazione di legge con riferimento all´art. 112 c.p.c. nonchè artt. 1957 e 1955 c.c. e sottoponeva alla Corte il seguente quesito: se la mancata pronuncia del giudice d´appello in ordine a domande spiegate in atto di appello comporti violazione dell´art. 112 c.p.c. e delle norme di diritto sostanziale poste a fondamento delle stesse.
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ha ricordato la Sezione, l´emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all´ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall´art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell´autonomia contrattuale sancito dall´art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all´art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione 2, n. 4368 del 19 aprile 1995).
Accolto il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Palermo.
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 1, presso lo studio dell´avv. Francesco Manzullo, rappresentato e difeso dall´avv. Giacomo Di Grado (0925/ 66029 fax; avv.digrado.libero.it), per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di:
T.G., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Bainsizza 1, presso lo studio dell´avv. Mauro Mellini, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Conti, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 803/2009 della Corte di appello di Palermo, emessa il 3 aprile 2009 e depositata il 14 maggio 2009, n. R.G. 238/2004;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l´accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato che:
1. B.S. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca il 18/19 marzo 2002 con il quale veniva ingiunto all´opponente e a Oreste Ulderigo di pagare, in favore di T.G., la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato il 19 luglio 1993 tra i sigg.ri U. e T. e su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente in favore dell´opposta, a garanzia dell´obbligazione assunta dall´ U., da riscuotersi il 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L´opponente ha rilevato che l´emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui al R.D. n. 1763 del 1933, artt. 1 e 2, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituita T.G. e ha rivendicato la validità del titolo di credito emesso in funzione del contratto autonomo di garanzia intercorso con il B..
3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25 agosto 23 dicembre 2003, ha respinto l´opposizione.
4. Ha proposto appello B.S. ribadendo che la emissione di un assegno postdatato comporta la nullità del patto di garanzia sottostante, qualificabile, nella specie, come fideiussione e ha rilevato altresì che la T. era decaduta dal suo diritto, ai sensi dell´art. 1957 c.c., non avendo proceduto nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi la scadenza del credito, e che egli era liberato, ex art. 1955 c.c., per fatto del creditore che con il suo comportamento aveva causato un grave pregiudizio consistito nell´impedimento del suo diritto di surroga nei confronti del debitore principale.
5. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 803/09, ha respinto l´appello ritenendo che la postdatazione non renda il titolo nullo in sè, ma rende nulla solo la postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l´immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia.
6. Propone ricorso per cassazione B.S. affidandosi a due motivi di impugnazione.
7. Si difende con controricorso T.G..
Rilevato che:
8. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge assegni e formula il seguente quesito di diritto: se l´emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli artt. 1 e 2 della legge assegni e dell´art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate.
9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all´art. 112 c.p.c. nonchè artt. 1957 e 1955 c.c. e sottopone alla Corte il seguente quesito: se la mancata pronuncia del giudice d´appello in ordine a domande spiegate in atto di appello comporti violazione dell´art. 112 c.p.c. e delle norme di diritto sostanziale poste a fondamento delle stesse.
Ritenuto che:
10. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. sez. 3, n. 26232 del 22 novembre 2013) secondo cui l´emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all´ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall´art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell´autonomia contrattuale sancito dall´art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all´art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezione 2, n. 4368 del 19 aprile 1995).
11. Va pertanto accolto il primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, applicato il principio di cui sopra, valuterà nuovamente il merito della controversia e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2016
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