Il contribuente può chiedere l´annullamento della cartella esattoriale notifica tramite PEC contenente il file in estensione ".pdf" anziché ".p7m".
È quanto emerge dalla sentenza n. 204/01/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.
La controversia nasce dall´impugnazione 18 cartelle di pagamento da parte di una società:
17 per tributi erariali;
1 in materia di tassa automobilistica.
Con riguardo alla cartella per il bollo auto, la Commissione di Reggio Emilia ha rilevato la competenza territoriale C.T.P. di Bologna alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016 che ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l´Ente locale concedente.
I Giudici quindi scrivono: "Rilevato che il ricorso de quo è stato presentato, limitatamente alla posta inerente al ruolo n. (...) portato dalla cartella di pagamento n. (...), avverso la Regione Emilia Romagna, la cui sede è a Bologna in Viale Aldo Moro n. 52, quindi nella circoscrizione territoriale di Bologna, la competenza in merito alla controversia in questione appartiene alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna e non già a quella di Reggio Emilia".
Per quanto riguarda le restanti cartelle impugnate – relative a tributi erariali e sanzioni -, il Collegio giudicante ha disposto l´annullamento di quelle notificate a mezzo della posta elettronica certificata presso l´indirizzo digitale della società ricorrente.
I Giudici osservano che il file telematico scelto dall´Agente della riscossione è il "pdf"; dunque ha ragione la difesa di parte contribuente a eccepire la nullità (derivata) delle cartelle, posto che la notifica via PEC non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anziché ".p7m".
La sentenza in esame spiega che l´integrità e l´immodificabilità del documento informatico e l´identificabilità del suo autore - e conseguentemente la paternità dell´atto - sono garantite solo attraverso l´estensione del file ".p7m". Infatti, con la notifica via PEC in formato ".pdf´, non viene prodotto l´originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Come detto, solo l´estensione ".p7m" del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta "busta crittografica" contenente al suo interno il documento originale, l´evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. In difetto di detta estensione del file, la notificazione via PEC delle cartelle di pagamento non è valida con annullamento derivato delle cartelle stesse.
In conclusione, la C.T.P. di Reggio Emilia accoglie il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento notificate via PEC (12 su 17), e dichiara la propria incompetenza territoriale per quanto attiene alla posta inerente alla tassa automobilistica, con assegnazione alla ricorrente del termine per la riassunzione della causa davanti alla C.T.P. di Bologna.
Avv. Pietro Gurrieri