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Illecito riferire in giudizio notizie riguardanti il collega se irrilevanti ai fini della difesa del cliente

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, pubblicata il 10 luglio 2016.
Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario, secondo il Collegio, vìola il disposto di cui all´art. 42 ncdf (già 29 cdf), qualora sia irrilevante ai fini della difesa del cliente e non abbia attinenza con i fatti di causa ma esclusivamente finalizzato a mettere in cattiva luce il Collega (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui sopra, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell´avvertimento).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 11 novembre 2015, n. 171.
Sentenza allegata.

 

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