I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35457 del 24 agosto 2016, hanno stabilito che anche l´insediamento stabile di un camping con roulottes, camper e casette mobili, può integrare il reato di lottizzazione abusiva.
Nel caso in esame i Giudici della Corte avevano esaminato il ricorso proposto dalla Procura avverso l´ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il provvedimento del GIP di sequestro preventivo dell´area adibita a camping.
Secondo il Tribunale del Riesame nessuna ipotesi di lottizzazione si sarebbe potuto configurare nel caso concreto in quanto ancorchè fossero state realizzate diverse opere (piazzole di sosta, impianti elettrici e delle rete fognaria) poiché queste opere non potevano farsi rientrare nella nozione di "nuova costruzione" ai sensi del DPR n. 380 del 2001 e pertanto non necessitavano del permesso di costruire.
La Cassazione, ha accolto solo in parte il ricorso del P.M., infatti ha stabilito che di fronte ad un accertato mutamento dell´assetto urbanistico avente natura permanente e finalizzato a soddisfare esigenze abitative non transitorie e di natura turistico ricettivo, rivelano profili di natura penalistica.
Poiché nel caso in esame il Tribunale non si era minimamente preoccupato di valutare ed accertare il caso sotto quest´aspetto, ha ritenuto di annullare l´ordinanza e di rinviare all´esame del Tribunale l´intera vicenda.
Alla luce di ciò, quel che si può affermare è che, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, quel che rileva non è tanto l´esistenza di opere, per lo più autonomamente autorizzate,quanto verificare se la presenza delle strutture ricettive mobili rappresentino uno stabile insediamento residenziale, tale da stravolgere l´originario assetto urbanistico in difformità alle previsioni degli strumenti di programmazione territoriale.
Segue sentenza allegata
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