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Il tradimento non integra l’attenuante della provocazione

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Con la recentissima sentenza in commento, la n. 2725 depositata lo scorso 23 gennaio della quinta sezione, la Corte, nel decidere sul ricorso delle imputate condannate per il reato di stalking, ha tratteggiato i limiti per la concessione della attenuante della provocazione.

Nel caso di specie le imputate avevano posto in essere condotte aggressive nei confronti della persona offesa e delle sue figlie che vivevano nel loro stesso condominio, a seguito della scoperta della relazione che la stessa aveva intrattenuto con il marito dell'imputata. 

 Secondo la difesa delle imputate tale circostanza non poteva non rilevare ai fini della concessione dell'attenuante della provocazione, stante anche il contesto di socio-culturale di riferimento nel quale entrambe le parti si trovavano immerse, nel quale il tradimento assume una connotazione marcatamente negativa.

La Corte, tuttavia, richiamando la definizione di provocazione delineata in sue precedenti pronunce, ha ricordato come presupposto dell'attenuante in parola sia un fatto ingiusto altrui, che rivesta il carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale.

In tale ottica, dunque, secondo i giudici della Corte, il fatto che la persona offesa avesse intrapreso una relazione con il marito dell'imputata e il suo venire meno al dovere di lealtà legato all'amicizia/conoscenza con la famiglia dell'imputata "sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all'applicazione della circostanza invocata, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato."

In conclusione, il tradimento non giustifica una mitigazione sanzionatoria rispetto alla reazione marcatamente eteroaggressiva dell'imputata emersa nel corso del procedimento di primo e secondo grado, posto che la persona offesa era estranea al rapporto di coniugio e comunque il suo coinvolgimento relazionale con il marito dell'imputata in ottica penalistica non poteva costituire fatto ingiusto.

 

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