Una Sentenza appena depositata dal Tar Lazio, sede di Roma, Sezione III-bis che, per la corposità delle argomentazioni, e salva diversa decisione del Consiglio di Stato, sembra chiudere defintivamente la questione degli ingressi in Gae di docenti provenienti da altre categorie.
Ma riassumiamo i fatti che hanno condotto alla sentenza.
Un gruppo di docenti si era rivolto al Tar chiedendo l´annullamento
del decreto relativo all´aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (g.a.e.) per gli anni 2014/2017 - nella parte in cui non prevedeva l´inclusione di coloro che, come i ricorrenti, avevano conseguito l´abilitazione all´insegnamento dopo aver frequentato i tirocini formativi attivi (TFA) ed i percorsi abilitanti speciali (PAS), o erano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con titolo abilitante non conseguito negli a.a.2008/2009; 2009/2010; 2010/2011.
La decisione
Il Tar ha ritenuto di esprimersi non con ordinanza ma con sentenza, sia purè semplificata, e ha respinto il ricorso.
Ciò, per i seguenti motivi:
-il caso era analogo a quello deciso dal Tribunale con alcune precedenti sentenze, riguardanti docenti abilitatisi mediante frequenza di PAS (Percorsi abilitativi speciali) o TFA (Tirocinio Formativo Attivo) o di docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria con titolo abilitativo conseguito successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell´articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-il Tribunale ha confermato la legittimità dei DD.MM che avevano precluso qualsiasi inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, fondando tale considerazione su quanto previsto dapprima dall´art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall´art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14, che, confermando l´ impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE ("Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all´articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, ...") aveva istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante:
- coloro che avevano conseguito l´abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- coloro che avevano conseguito l´abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- coloro che avevano conseguito l´abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011."
Il ricorso è stato quindi respinto, come la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Miur, anche se i docenti ricorrenti non sono stati condannati alle spese del giudizio.