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Quando è consentito l'arresto ad opera del privato

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 I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 48332 del 23 ottobre 2018 hanno chiarito quando un soggetto privato può arrestare un ladro sorpreso a rubare.

I giudici di legittimità hanno chiarito che l'ipotesi prevista dall'art. 383 c.p.p. (arresto ad opera del privato) è consentita quando il ladro viene sorpreso in flagranza di reato e sia trattenuto per il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di Polizia.

I Fatti

La Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela che aveva condanno l'imputato per il reato di sequestro di persona, aveva riconosciuto all'appellante le circostanze attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulla contestata aggravante e rideterminava la pena inflitta, confermando le già disposte statuizioni civili.

L'imputato era stato accusato di avere privato un minore, della libertà personale costringendolo a salire sulla propria autovettura e legandovelo con una corda.

 La Corte di Appello nissena aveva fatto rilevare chela condotta dell'imputato che aveva legato il tredicenne e l'aveva assicurato alla sua autovettura, non poteva considerarsi un caso di arresto operato da privato: non era stato provato la flagranza e non era avvenuta la consegna all'autorità, senza ritardo, come previsto dall'art. 383 c.p.p., anzi il minore era stato portato dai vicini confinanti per mostrarglielo.;

L'imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in tre motivi.

Con il primo motivo deduceva la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 383 c.p.p., l'arresto da parte di un privato. I carabinieri intervenuti, infatti, avevano constatato la rimozione della rete di recinzione e l'asportazione della gabbia degli animali. Sussisteva pertanto lo stato di flagranza.La sosta presso i vicini non aveva inciso sulla regolarità dell'atto. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante della minore età della persona offesa. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla omessa motivazione sulla doglianza relativa all'avvenuto risarcimento del danno proposta con il quinto motivo di appello. 

 Motivazione

I giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto i primi due motivi infondati, mentre ha ritenuto di accogliere il ricorso limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Secondo i giudici di legittimità la consegna del minore alle autorità non avvenuta "senza ritardo", infatti l'imputato si è soffermato dai vicini. La Corte fanno rilevare i giudici della Quinta Sezione, ha già avuto modo di affermare che " la "ratio" dell'art. 383 c.p.p., comma 2, che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l'arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell'arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell'arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell'operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 5, n. 1603 del 04/05/1993, Di Stanislao, Rv. 195385)".

L'imputato inoltre aveva - aveva utilizzato mezzi di contenzione (aveva legato con la corda il minore) senza alcuna necessità ed il cui uso non gli era comunque consentito;

I giudici della Quinta Sezione infine hanno affermato che la Corte territoriale, nulla aveva argomentato in ordine al motivo di appello relativo alla censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6. Pertanto sul punto il ricorso proposto andava accolto e disposto il rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della corte di appello di Caltanissetta.

Si allega sentenza

 

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