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Ma non dovevamo vederci più? Proprio così: scrutando gli articoli della stampa non specializzata e soprattutto archiviato l'intervento a gamba tesa della premier sullo strumento accertativo, sembrava che si andava verso l'abrogazione del c.d. redditometro a opera del D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108.
Ebbene, non è stato affatto abrogato; anzi, la normativa suesposta ha di fatto sdoganato l'applicazione delle tanto temute medie ISTAT. Sia chiaro: non si sta sostenendo che gli uffici finanziari utilizzeranno le medie ISTAT a tappeto, e nemmeno che in futuro ci sia il rischio che si ritorni agli anni passati in cui c'era un utilizzo preponderante di questo strumento accertativo, ma il D.M. 7 maggio 2024, attuativo del c.d. redditometro conteneva parametri di determinazione sintetica del reddito identici al precedente D.M. 16 settembre 2015, ancorché questo D.M. fosse stato abrogato dall'art. 10 del D.L. n. 87/2018.
L'atto di indirizzo del Min. Economia e Finanze del 23 maggio 2024 ha sospeso il D.M. 7 maggio 2024 in vista di una "riforma" dell'accertamento sintetico, avvenuta con il recente D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108. Questo decreto legislativo, tuttavia, non ha modificato né tantomeno abrogato il D.M. 7 maggio 2024 che dunque continua ad applicarsi.
Per poter procedere all'accertamento sintetico occorre ora che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT, mentre prima era sufficiente uno scostamento di un quinto tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente.
Dunque sono stati resi più stringenti i criteri che permettono agli uffici finanziari di adottare il c.d. redditometro, ma è rimasto intatto il metodo di calcolo, comprensivo delle famigerate medie ISTAT. Nulla è stato introdotto sul versante della prova contraria: quello che prima era contenuto nel comma 4 ora è contenuto nel comma 6.
Applicando dunque il riabilitato D.M. 7 maggio 2024, la determinazione sintetica del reddito avviene sulla base:
- della spesa patrimoniale eseguita dal contribuente, la quale viene imputata per intero nell'anno del sostenimento, al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno dell'acquisto e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti;
- degli indici di spesa indicati nel DM stesso. Più nello specifico, si considerano:
- le spese presenti nelle banche dati fiscali;
- le spese per elementi certi - che hanno origine statistica e che, eccezion fatta per il c.d. fitto figurativo, sono connesse al possesso di determinati beni come le autovetture -;
- la quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile nel periodo d'imposta;
- la quota di risparmio riscontrata formatasi nell'anno, se non utilizzata per consumi e investimenti;
- le tanto temute spese medie ISTAT.
Meditate contribuenti, meditate.
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