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SC, risarcimento da responsabilità aquiliana: "Irrilevante luogo di residenza vittima, garantire uniformità"

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n.3767 del 15 febbraio 2018, hanno ribadito il principio in base al quale l´indennizzo per danno morale ai congiunti della vittima non può variare in funzione della residenza del danneggiato o del luogo ove la somma sarà spesa dai beneficiari.

I Fatti
Nel 2008 a causa di un sinistro stradale perdeva la vita un cittadino straniero. Nel 2009 rispettivamente la moglie i figli, la madre e i fratelli della vittima, promuovevano il giudizio civile avanti al Tribunale di Milano per richiedere i risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice e al conducente e al proprietario del veicolo che aveva causato il sinistro mortale.
A conclusione del giudizio di primo grado la domanda veniva rigettata. A seguito del proposto appello si instaurava il giudizio di secondo grado a conclusione del quale la Corte di Appello in riforma della sentenza emessa dal Tribunale in accoglimento parziale del gravame proposto dai soccombenti, rigettava la domanda proposta dalla madre e dai fratelli della vittima, ritenendo non provata una "effettiva compromissione di un rapporto affettivo in essere al momento del fatto"; accoglieva la domanda di risarcimento proposta dalla moglie e dai figli della vittima, addossando tuttavia a quest´ultima un concorso di colpa del 50%.
Infine riteneva che il danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai figli della vittima dovesse essere "ragguagliato alla realtà socioeconomica in cui vivevano i soggetti danneggiati" e così, poichè gli stessi risiedevano tutti in Romania, riduceva del 30% il risarcimento rispetto loro dovuto.

Avverso la sentenza della Corte di Appello proponevano ricorso per cassazione tutti gli attori, i quali deducevano col primo motivo, ai sensi dell´art. 360, n. 3, c.p.c., che la Corte d´appello avrebbe violato gli artt. 2043 e 1223 c.c., per avere ridotto il risarcimento in considerazione del loro luogo di residenza, ovvero la Romania.

Ragioni della decisione
Secondo la valutazione dei giudici di legittimità, il ricorso deve essere considerato fondato, infatti gli stessi hanno ripetutamente affermato che "la realtà socioeconomica nella quale vive la vittima d´un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano" (così Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 12221 del 12/6/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 13/11/2014)".
Secondo quanto stabilito dai giudici della Sesta Sezione Civile il pretium doloris non può quantificarsi in funzione della residenza del danneggiato:"Ciò sia per una ragione giuridica, sia per una ragione logica. La ragione giuridica è che nella stima di ogni danno non patrimoniale si deve tenere conto delle conseguenze dell´illecito, come si desume dall´art. 1223 c.c.. Le conseguenze risarcibili dell´illecito consistono nei pregiudizi che la vittima, in assenza del fatto illecito, avrebbe evitato".
Per questi motivi la Corte di Cassazione ha così accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d´appello di Milano, in diversa composizione.
Si allega sentenza


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