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Il ricorso in opposizione a d.i. per crediti di lavoro non notificato: è improcedibile

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Inquadramento normativo: Art. 415 c.p.c.

Mancata notifica del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro e del decreto di fissazione d'udienza: L'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro va proposta con ricorso. Quest'atto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato a pena di improcedibilità. E ciò in considerazione del fatto che nel rito del lavoro all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo si applica lo stesso principio applicabile all'appello per identità di "ratio" di regolamentazione. In forza di detto principio la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto (Cass., S.U., n. 20604/2008, richiamata da Cass., n. 24033/2021). Tale principio è stato ribadito più di recente, nella specifica materia del lavoro, e secondo detto principio nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (Cass., nn. 6159/2018, 30968 /2019, richiamate da Cass., n. 24033/2021). 

Non si può desumere un diverso orientamento né da Cass. S.U. n.5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89/2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, né da Cass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 ss. c.p.c.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado che […] - come su detto - non presuppone la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (Cass. S.U. n. 5700 del 2014, richiamata da Cass., n. 6159/2018). In particolare, si ribadisce che il processo del lavoro di primo grado […] è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello e all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi questi ultimi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto nel primo la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso (Cass., n. 6159/2018). 

Improcedibilità e impossibilità di assegnazione di un nuovo termine per la notifica: Nei casi di mancata notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e del provvedimento di fissazione di udienza, non è consentito al giudice, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, assegnare alla parte un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. una volta scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga. E ciò in considerazione del fatto che in tali casi viene meno il potere di compiere l'atto e tale situazione ha conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (Cass. S.U. nn. 20604/2008, 4636/2007, richiamate da Cass., n. 6159/2018). Ne consegue che la mancata notificazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e del provvedimento di fissazione di udienza comporterà l'improcedibilità del ricorso medesimo; un'improcedibilità, questa, che potrà essere dichiarata d'ufficio anche quando la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa sia stata rinviata dal giudice (Cass. n. 1175/2015, richiamata da Cass., n. 6159/2018 ).

 

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