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Il regolamento sul fascicolo sanitario elettronico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11.11.2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 29 settembre 2015, n. 178, riguardante il "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico", che si compone di 28 articoli ed entrerà in vigore il prossimo 26 novembre.

L´articolo 1 si occupa delle "definizioni", mentre quello successivo disciplina i "Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico" (FSE), rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonche´ da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso.

Il secondo comma dell´art. 2, precisa che il nucleo minimo, uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, e´ costituito dai seguenti dati e documenti:

a) dati identificativi e amministrativi dell´assistito di cui all´articolo 21;
b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013;
c) verbali pronto soccorso;
d) lettere di dimissione;
e) profilo sanitario sintetico, di cui all´articolo 3;
f) dossier farmaceutico;
g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

Il terzo comma (art. 2) prevede che i dati e documenti integrativi, di cui al comma 1, sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione e´ funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processodi digitalizzazione quali:

a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);
b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);
c) cartelle cliniche;
d) bilanci di salute;
e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale;
f) piani diagnostico-terapeutici;
g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;
h) erogazione farmaci;
i) vaccinazioni;
l) prestazioni di assistenza specialistica;
m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);
n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;
o) certificati medici;
p) taccuino personale dell´assistito di cui all´articolo 4;
q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuita´ assistenziale;
r) autocertificazioni;
s) partecipazione a sperimentazioni cliniche;
t) esenzioni;
u) prestazioni di assistenza protesica;
v) dati a supporto delle attivita´ di telemonitoraggio;
z) dati a supporto delle attivita´ di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici;
aa) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle finalita´ di cui al comma 2 dell´articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individuati con successivo decreto ai sensi del comma 7 dell´articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.

L´articolo 3 tratta del "Profilo sanitario sintetico", cioè il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato, che riassume la storia clinica dell´assistito e la sua situazione corrente conosciuta.

La finalita´ del profilo sanitario sintetico e´ di favorire la continuita´ di cura, permettendo un rapido inquadramento dell´assistito al momento di un contatto con il SSN.

L´art. 4 si occupa del "Taccuino personale dell´assistito" e l´articolo 5 dei "Dati soggetti a maggiore tutela dell´anonimato.

Quello successivo tratta dell´informativa agli assistiti. L´art. 7 del consenso di questi ultimi e l´art. 8 dei loro diritti.
Moreno Morando

(12 novembre 2015)

Fonte: Quotidiano della P.A.

 

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