Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il prezzo dei carburanti torna trasparente

gasolio-benzina-diesel-carburante-by-shocky-adobe-stock-750x500

Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, anche autostradali, a decorrere dal 1° agosto 2023 devono esporre con adeguata evidenza un cartello riportante i prezzi medi delle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, con le modalità definite dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT - datato 31 marzo 2023.

I prezzi medi del carburante sono calcolati dal MIMIT sulla base delle comunicazioni che gli esercenti la vendita di carburante inviano a partire dal 24 luglio 2023 e sono pubblicati nella sezione Osservaprezzi carburanti del sito del Ministero dal successivo 1° agosto, con frequenza giornaliera entro le ore 8:30 del mattino.

L'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita dei carburanti praticati al pubblico, introdotto dall'art. 51 della Legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 5/2023 sussiste per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato e per ogni singolo impianto di distribuzione di carburante per autotrazione per uso civile, sia in caso di vendita effettuata mediante modalità self service, che con riferimento alla vendita in modalità servito. 

Il MIMIT, ricevute le comunicazioni sui prezzi, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle Province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale; provvede poi alla pubblicazione dei suddetti prezzi medi sul proprio sito al fine di renderli disponibili agli esercenti l'attività di vendita di carburante, i quali sono tenuti ad esporli con adeguata evidenza su appositi cartelloni nel proprio punto vendita.

I cartelloni riportano i prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera, in modo da garantirne adeguata visibilità, utilizzando la dimensione minima dei caratteri pari a 12 cm di altezza, e deve recare l'apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi al Ministero e di esposizione dei prezzi medi, come stabilito dall'art. 1 comma 4 del D.L. n. 5/2023, si applica la sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Nel caso in cui la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni; nonché, le stesse sanzioni si applicano anche nel caso in cui il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato al Ministero dal singolo impianto di distribuzione.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Natura del risarcimento del danno da occupazione s...
Ricordando l'Avvocato Ettore Randazzo

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito