Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Il nuovo art. 25 bis del codice deontologico forense.

avvocato-compenso-GI-1183385985-jpg

"Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento". 

E' questo il testo del nuovo articolo 25 bis del codice deontologico così come deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 23 febbraio 2024.

Con la nuova norma, la disciplina sull'equo compenso introdotta dalla Legge del 21 aprile 2023 n. 49, fa ufficialmente ingresso nel mondo dell'avvocatura, con una formulazione che, punendo con le sanzioni più lievi la violazione delle prescrizioni in esso contenute, sottende la presa d'atto della particolare vulnerabilità in cui versano i professionisti nei riguardi di alcuni contraenti c.d. forti.

Più nel dettaglio, l'avvocato che concordi con il cliente un compenso non conforme ai parametri forensi, sarà passibile di "censura", ossia di un "biasimo formale" che presuppone che la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, inducano a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione. 

L'avvertimento è, invece, la sanzione che, in base alnuovo articolo 25 bis del codice deontologico, potrà essere inflitta all'avvocato che ometta di informare il cliente, per iscritto, della sostanziale nullità dell'accordo concluso in deroga alle regole sui parametri forensi.

Tale ultima sanzione, che si sostanzia nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni, viene sovente inteso come una semplice misura correttiva e non una sanzione vera e propria.

A tale ultimo riguardo, è utile ricordare però che il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 158/2022 ha precisato che tale sanzione non è una semplice misura correttiva sfornita di carattere sanzionatorio, ma una vera e propria sanzione disciplinare e che, conseguentemente, la decisione che la irroga, come qualsiasi altra decisione disciplinare, deve essere notificata sia ai fini della comunicazione formale del provvedimento che per la decorrenza del termine di impugnazione.

La nuova norma entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fase che completerà la procedura. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cassa forense e la convenzioni con Volvo Car Itali...
CNF. Violazione del dovere di verità, divieto di d...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito