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Il giudice che nega la particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. ha il dovere di spiegarne i motivi in modo puntuale e dettagliato

I giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 54996 del 28 dicembre 2016, hanno affermato che la motivazione addotta dal giudice in una sentenza per escludere la concessione della particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., va considerata e qualificata "meramente apparente", se si limita a definire impossibile la valutazione sulla condotta tenuta dall´imputato per commettere il reato, sulla base di una gravità non meglio specificata.
In definitiva con la citata sentenza i giudici di legittimità hanno ritenuto assolutamente necessaria, allorquando si deve negare la concessione della particolare tenuità, una motivazione che tenga contodella valutazione specifica delle condizioni previste dalla legge per l´applicabilità della speciale esclusione della punibilità.
Nel caso di specie era accaduto che la difesa dell´imputato, chiamato a rispondere per la commissione del reato p.e.p. dall´art. 600-quater c.p., in quanto deteneva materiale pornografico, aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello con la quale, nel confermare la sentenza di condanna del giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta di applicazione della non punibilità per la particolare tenuità del fatto poichè, secondo quanto spiegato nella motivazione, i giudici dell´ appello avevano considerato la condotta "grave", senza ulteriori spiegazioni .
Ciò non è stato ritenuto sufficiente dai Giudici della Terza Sezione della Corte che hanno ritenuto fondato il proposto motivo di ricorso sul punto definendo la motivazione addotta, come meramente apparente, rispetto alle doglianze contenute negli atti difensivi dell´imputato.
Non va dimenticato infatti che la Corte (Cass. Pen., S.U., 25.2.2016, n. 13681) ,di recente si è espressa per il riconoscimento dell´astratta applicabilità dell´art. 131 bis c.p. a tutti i reati, purche sia verificata la presenza dei presupposti richiesti e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello limitatamente all´applicabilità dell´art. 131 bis c.p., dovendo nel resto il ricorso essere dichiarato inammissibile.
Si allega sentenza











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