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Il GIP non può disporre de plano l´archiviazione senza prima valutare l´opposizione della parte offesa

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40550 del a 6 settembre 2017, hanno affermato che è nullo il decreto di archiviazione del GIP che sia stato emesso senza avere prima valutato l´opposizione proposta dalla persona offesa.
Con la pronuncia della citata sentenza il giudici di legittimità hanno ribadito un principio già dichiarato con precedenti pronunce della stessa Corte,(da ultimo, Sez. 6, n. 40601 del 30/09/2008, P.O. in proc. Berdini e altro, Rv. 241322; Sez. 6, n. 1801 del 04/12/2002, dep 2003, Umbrello A., Rv. 223282), secondo cui ogni qualvolta la parte offesa propone opposizione avverso il decreto di archiviazione di un procedimento ad opera del GIP, lo stesso non può emettere de plano il decreto di archiviazione, ma dovrà valutare l´opposizione proposta nell´apposita udienza camerale di cui all´art. 410 c.p.p."
Era accaduto che il GIP a conclusione delle indagini preliminari, aveva ritenuto di dovere procedere all´archiviazione del procedimento. Il GIP del Tribunale disponeva l´archiviazione de plano del procedimento penale nei confronti dell´indagato, per i reati di cui agli artt. 572 e 570 c.p., per come richiesto dal PM.
2. Avverso tale decreto, la parte offesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge, in relazione all´art. 410 c.p.p., art. 409 c.p.p., comma 6, in relazione all´art. 127 c.p.p., comma 5, poiché si era concretizzata una palese violazione del principio del contraddittorio. Infatti il giudice per le indagini preliminari, in presenza dell´opposizione non ha dichiarato l´inammissibilità dell´atto di opposizione, nè ha ritenuto la notizia di reato infondata quindi avrebbe dovuto fissare l´udienza camerale.
"Nel caso di specie- affermano i giudici della Quinta Sezione penale- il decidente non ha fatto buon governo dei sopra delineati principi di diritto, laddove ha disposto de plano l´archiviazione del procedimento in mancanza della verifica dell´opposizione tempestivamente proposta dalla persona offesa e della pertinenza e della rilevanza degli elementi di prova su cui l´opposizione si fondava, e, dunque, omettendo qualsivoglia pronuncia sulla stessa. Mette conto evidenziare come, nell´atto di opposizione oltre a ribadire le ragioni già esposte nella denuncia querela - la C. richiedesse, quali indagini suppletive, la escussione delle figlie minori e di altri congiunti su specifici episodi già oggetto di denuncia e sui reiterati inadempimenti economici ascrivibili all´indagato. E´, dunque, conclamata la violazione di legge, che, avendo inciso negativamente sul diritto al contraddittorio e, quindi, sul diritto di difesa riconosciuto alla persona offesa dal reato in caso di richiesta di archiviazione, impone l´annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, affetto da nullità, e la trasmissione degli atti al tribunale indicato in dispositivo per il corso ulteriore."
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, per l´ulteriore corso.
Si allega sentenza
Alessandra Garozzo
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