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Club privati, non basta una tessera per eludere le norme di sicurezza: pronuncia Cassazione

I Giudici della Prima Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 24 giugno 2016, n. 26526, hanno stabilito che il gestore di un club privato, privo di apposita autorizzazione, non può consentire l´accesso a chiunque al proprio locale per farlo assistere a spettacoli e intrattenimenti.
In questa ipotesi il gestore è penalmente responsabile del reato di cui all´art. 681 c.p. per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, punito con la pena fino a sei mesi di arresto oltre all´ammenda. Il bene che si intende tutelare con la previsione del predetto reato è la pubblica incolumità.
Pertanto il reato si configura non solo quando manchi del tutto l´apposita autorizzazione, ma anche quando, in presenza dell´autorizzazione e delle prescrizioni a tutela della sicurezza e della incolumità, siano state violate le dette prescrizioni.
Nel caso di specie gli imputati venivano chiamati a rispondere del reato loro contestatogli di cui all´art. 681 c.p., perchè avevano organizzato uno spettacolo musicale all´interno del loro locale senza il previo sopralluogo della commissione tecnica in ordine alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza antincendio e perché indistintamente era consentito l´accesso a chiunque avesse compilato al momento dell´ingresso, la richiesta di adesione al club.
Di fronte all´evidenza dell´espediente messo in atto per aggirare le norme sull´organizzazione dei pubblici spettacoli, gli imputati erano stati condannati ed il relativo ricorso proposto rigettato.
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