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Inquadramento normativo: Art. 160, R.d. n. 267/1942; 161, R.d. n. 267/1942; Art. 163, R.d. n. 267/1942; Art. 167, R.d. n. 267/1942; Art. 173, R.d. n. 267/1942; Art. 177, R.d. n. 267/1942; Art. 180, R.d. n. 267/1942; Art. 186, R.d. n. 267/1942.
Il concordato preventivo: Se un imprenditore versa in una situazione di crisi economica e in uno stato di insolvenza può proporre ai suoi creditori un piano in cui si preveda:
In tali casi si parla di proposta di concordato preventivo.
La procedura: Affinché si possa essere ammessi alla procedura di concordato preventivo, occorre presentare un ricorso sottoscritto dal debitore dinanzi al Tribunale del luogo dove ha sede l'impresa. Al ricorso vanno allegati una serie di documenti aventi ad oggetto i) l'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore, ii) l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni di proprietà o in possesso del debitore, iii) un piano contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Una volta depositata la domanda, questa viene trasmessa al P.M. e successivamente il Giudice, con decreto, fissa il termine finale per produrre la documentazione innanzi descritta e nomina un commissario giudiziale.
Termine deposito proposta e piano: «L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione suddetta entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni».
Casistica: «L'imprenditore, come può provvedere al deposito di domanda, piano e documentazione in un'unica soluzione entro il termine finale concessogli, così può assolvere quest'onere a singhiozzo, in una pluralità di occasioni (in una maniera che risulta addirittura di maggior tutela per i creditori, i quali, piuttosto che doversi accontentare delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività di predisposizione della proposta e del piano, hanno la possibilità di verificare in anticipo il piano di risanamento concepito dall'imprenditore), purché la sua attività risulti completa entro la scadenza fissata» (Cass. civ., n. 7577/2019).
Poteri del debitore durante la procedura di concordato: Il debitore ammesso al concordato preventivo, durante la procedura, subisce uno "spossessamento attenuato" dei beni. E ciò in considerazione del fatto che egli, comunque, mantiene la proprietà, l'amministrazione e la disponibilità degli stessi, seppur sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Nel caso di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori, invece, il Giudice nomina un liquidatore giudiziale e sarà quest'ultimo che disporrà dei beni di proprietà del debitore per dare attuazione al piano concordatario (Cass. n. 4728/2008, richiamata da Cass. civ., n. 5663/2019). In queste ipotesi, non si avrà trasferimento della proprietà dei beni del debitore in capo ai creditori o agli organi della procedura, ma trasferimento dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione (Cass. n. 11520/2010, Cass. n. 10738/2000, richiamate da Cass. civ., n. 5663/2019).
Effetti del decreto di apertura della procedura di concordato:«Gli effetti del decreto di apertura del concordato preventivo retroagiscono alla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura». Ne consegue che, «in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato, ma prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura, saranno inefficaci e non risulteranno soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto» (Cass., n. 18729/2018, richiamta da Corte d'Appello Brescia, sentenza del 26 febbraio 2019).
Ammissione concordato e omologa: L'imprenditore è ammesso al concordato quando questo viene approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei voti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non possono votare se non rinunciano in tutto o in parte al loro diritto di prelazione. Una volta approvato il concordato, il Giudice fissa un'udienza in camera di consiglio per l'omologa del concordato stesso.
Cause ostative all'ammissione del concordato e audizione del debitore: Se emergono cause che ostacolano l'ammissione del debitore alla procedura di concordato, prima di respingere la domanda, occorre disporre l'audizione del debitore. E ciò ove si contestino circostanze ostative acquisite d'ufficio o attraverso elementi offerti dai creditori o dal P.M. In questi casi, la tutela del diritto di difesa può ritenersi soddisfatta solo se il debitore sia posto in condizione di svolgere le opportune controdeduzioni, attraverso l'audizione (Cass., nn. 8924/1992, 22089/2013, richiamate da Corte d'Appello Genova, sentenza 23 novembre 2018)
Risoluzione del concordato per inadempimento: I creditori possono chiedere la risoluzione del concordato in caso di inadempimento del debitore. In queste ipotesi, l'inadempimento deve essere di una certa rilevanza e la risoluzione va richiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.