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I contributi previdenziali dell'avvocato: tra tipologie, esonero e possibilità di rimborso

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I contributi previdenziali e il principio solidaristico

L'iscrizione all'albo degli avvocati implica l'automatica iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Non sono esenti da tale iscrizione i tirocinanti abilitati al patrocinio [1]. Una volta iscritti, tutti professionisti si trovano alle prese con i vari tipi di contributi previdenziali che, in forza del principio solidaristico, gravano secondo la loro capacità contributiva, operando come strumento finanziario della previdenza. Le prestazioni corrispondenti a tali contributi, invece, sono proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso considerato eguale o no per tutti i soggetti) in conformità con quanto stabilito dagli artt. 2 [2] e 38 [3] Cost. (Corte cost., n. 132/1984).

I contributi che i professionisti iscritti sono tenuti a corrispondere, l'esonero e la restituzione

I contributi che gli iscritti alla Cassa forense sono tenuti a corrispondere si suddividono in soggettivi di base [4], integrativi [5], di maternità e modulari volontari . I primi sono quelli proporzionali al reddito imponibile dichiarato; quelli integrativi sono i contributi calcolati, attualmente, nella misura del quattro per cento sui compensi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA. Il contributo di maternità è quello che viene determinato ogni anno in relazione alla spesa per l'indennità di maternità e, come gli altri, è corrisposto da tutti i professionisti iscritti. Il contributo soggettivo modulare volontario è quel contributo che i professionisti possono decidere o meno di corrispondere per modulare il proprio trattamento pensionistico. Esso è proporzionale al reddito imponibile dichiarato e va ad aggiungersi a quello soggettivo di base.

Dalla contribuzione previdenziale, i professionisti possono essere esonerati se: i) in caso di donne avvocato, sono in maternità o hanno figli di età sino due anni o, nell'ipotesi di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa; ii) in caso di avvocati vedovi o separati, sono affidatari della prole in modo esclusivo; iii) sono affetti o sono stati affetti da malattia e, per tal verso, hanno ridotto notevolmente la possibilità di lavoro; iv) assistono in modo continuativo i prossimi congiunti o il coniuge affetti da malattia in una situazione da cui discende totale mancanza di autosufficienza [6].

Nel caso di morte del professionista iscritto almeno da cinque anni alla cassa forense, nell'ipotesi in cui non sono maturati i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico, gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di contributi soggettivi, maggiorato degli interessi legali. Non è più prevista la restituzione dei contributi soggettivi in caso di cancellazione dall'albo e dalla cassa forense prima che maturi il diritto al trattamento pensionistico. È possibile, tuttavia, ottenere il rimborso dei contributi dichiarati inefficaci e versati nel periodo in cui non è stata dimostrata la continuità dell'esercizio professionale [7].

La contribuzione previdenziale nella giurisprudenza

La Corte di cassazione ha ritenuto che:

  • la contribuzione a favore della Cassa forense è collegata al concetto di "esercizio della professione", inteso sia come espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), sia come «esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione» (Cass. n. 14684/2012, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5975/2013);
  • il contributo integrativo è posto a carico finale del cliente, con riguardo all'ammontare del corrispettivo dovuto dallo stesso. Ne consegue che non troverà applicazione nei confronti dei giudici di pace, «non potendosi configurare un rapporto di clientela tra il Ministero della giustizia e il singolo giudice di pace per lo svolgimento di funzioni pubbliche di rango giudiziario, che [...] non prevedono compensi sinallagmatici ma indennità funzionali assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 13721/2017);
  • l'imposta sul valore aggiunto e il contributo previdenziale sono considerati oneri accessori dovuti per legge dal cliente al professionista (Cass. civ., n. 22074/2015);
  • il contributo soggettivo e integrativo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati (o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) (Cass. civ., sez. un., n. 10033/1997, richiamata da Cass. civ. Sez. - Lavoro, n. 23421/2018);
  • «l'impossibilità per il soggetto iscritto alla Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati in eccedenza non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa [...] in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell'inesistenza di un giustificato vantaggio della cassa o dell'istituto di previdenza e assistenza che ha riscosso i contributi» (Cass. n. 1572/2006, richiamata da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 30234/2017).



Note

 [1] Art. 21 Legge n. 247/2012:

«[…] 8.L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense».

[2]Art. 2 Cost.:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

[3] Art. 38 Cost.:

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera».

[4] Art.2 Regolamento contributi Cassa forense:

«Ogni iscritto alla Cassa e ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'Irpef e dalle successive definizioni. [...]».

[5] Art. 6 Regolamento contributi Cassa forense:

«Tutti gli avvocati iscritti agli Albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA [...]».

[6] Art. 21 Legge n. 247/2012:

«[…] 7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza».

[7] Art. 3 Legge n. 319/1975:

«La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci».

 

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