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Guida in stato di ebbrezza ed etilometro: obblighi, illegittimità dell'accertamento e sanzioni

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Inquadramento normativo: Art. 186 Dlgs. n. 285/1992; Art. 379 D.p.r., n. 495/1992. Art 114 disp. att. c.p.p.

Guida in stato di ebbrezza: La guida in stato di ebbrezza imputabile all'uso di bevande alcoliche è vietata.

Accertamento dello stato di ebbrezza ed etilometro: L'accertamento dello stato in questione viene effettuato mediante etilometro, ossia uno strumento che attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata consente di misurare il valore della concentrazione di alcool. Se la concentrazione alcolemica supera 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Tale concentrazione«dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti».

Requisiti dell'etilometro: Gli etilometri devono possedere determaniti requisiti che sono stabiliti in un disciplinare tecnico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. Tali strumenti, inoltre, devono essere omologati e soggetti a taratura, adempimenti questi che garantiscono «l'effettivo "buon funzionamento" dell'apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione» (Cass. civ., n. 1921/2019).

Illegittimità verbale di accertamento mediante etilometro: La Cassazione ritiene illegittimo l'accertamento mediante etilometro, nel caso in cui il relativo verbale sia carente «dell'attestazione - all'atto del controllo - dell'avvenuta preventiva sottoposizione dell'apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento)»(Cass. civ., n. 1921/2019). In buona sostanza, l'assolvimento dell'obbligo della necessaria attestazione in questione garantisce che:

  • tali strumenti, prima dell'uso, siano stati sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
  •  lo svolgimento dell'attività dei pubblici ufficiali, all'atto di controllo, sia avvenuto in modo legittimo per aver assolto gli adempimenti preventivi di omologazione e calibratura.

L'onere della prova circa il completo assolvimento dell'espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità - e, quindi, della piena attendibilità – dell'accertamento incombe in capo alla pubblica amministrazione (Cass. civ., n. 1921/2019).

Obbligo di previo avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia: Nel caso in cui la polizia intenda procedere a verificare il tasso alcolemico di un conducente, attraverso etilometro, essa ha l'obbligo di dare avviso a quest'ultimo della possibilità di farsi assistere da un avvocato. Tale obbligo sussiste anche quando la polizia «opti per la delega di tale verifica al personale sanitario [...] allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche» (Tribunale Firenze, sentenza del 18 luglio 2018). In buona sostanza l'obbligo in questione sussisterà ogniqualvolta «l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria» (cfr. Cass. pen., nn. 3340/2017, Rv. 268885; 53293/2016, 34886 /2015, richiamate da Tribunale Firenze, sentenza del 18 luglio 2018).

Accertamento e prova stato di ebbrezza: La giurisprudenza ha affermato che lo stato in questione può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente con etilometro. Il giudice, in pratica, può desumere l'alterazione derivante dall'assunzione di bevande alcoliche anche da altri elementi, quali ad esempio «[...] difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, sbalzi di umore, occhi arrossati e lucidi, ecc.; così come, del resto, può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente» (cfr. Cass. Pen., nn. n. 38438/2006; 43313/2008; 8805/2009 richiamate da Tribunale Frosinone, sentenza 23 luglio 2018).

«In tal senso possono essere utilizzati anche i risultati del prelievo ematico eseguito, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale subito in occasione della commissione del reato. Tali elementi di prova, infatti, vengono acquisiti mediante la documentazione medica, sicché risulta irrilevante il mancato consenso dell'interessato» (cfr. Cass., 37442/203, richiamata da Tribunale Frosinone, sentenza 20 febbraio 2019).

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza: Chi guida in tale stato è punito, «ove il fatto non costituisca più grave reato»:

  • se il tasso alcolemico accertato risulta superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 ad euro 2.174 e con quella accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • se il tasso alcolemico accertato risulta superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200, con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • se il tasso alcolemico accertato risulta superiore 1,5 grammi per litro (g/l), con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.«Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio [...]».

Negli ultimi due casi, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni previste sono raddoppiate e il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. 

 

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