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Gli effetti del Covid 19 sulle procedure concorsuali

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Inquadramento normativo: Artt. 5, 9 e 10 D.L. n. 23/2020, Legge fallimenti r.d. n. 267/1942.

Breve panoramica sulle procedure concorsuali: Le procedure concorsuali sono quelle procedure in cui può imbattersi un imprenditore in stato di insolvenza. Queste sono:

  • il fallimento. Sono soggetti a questa procedura tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e che versano in uno stato di insolvenza, ad esclusione di quelli che presentano determinati requisiti previsti dalla legge. L'istanza di fallimento può essere presentata dai creditori o dal pubblico ministero;
  • il concordato preventivo. Con questa procedura, l'imprenditore che si trova in stato di crisi, per evitare di incorrere nel fallimento, può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere i) «la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti e titoli di debito; ii) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; iii) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; iv) i trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse». Tale procedura termina con l'omologazione del concordato;
  • il concordato fallimentare. A differenza della prima procedura, questo tipo di concordato può essere proposto da uno più creditori o dall'imprenditore quando quest'ultimo sia stato già dichiarato fallito.  

    Con tale proposta, in buona sostanza, si può prevedere «i) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; ii) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; iii) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma»;

  • la liquidazione coatta amministrativa. Tale procedura, come quella del fallimento, è finalizzata alla liquidazione dell'impresa. «La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa. Tali imprese non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga»;
  • gli accordi di ristrutturazione. Sono accordi che l'imprenditore può stipulare con i creditori che rappresentino il sessanta per cento dei crediti. Tali accordi sono finalizzati alla ristrutturazione dei debiti e per essi l'imprenditore può domandarne l'omologazione.

Covid 19, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e procedure concorsuali: L'emergenza sanitaria Covid 19 ha avuto effetti anche sulle procedure concorsuali in questione. Vediamo quali:

  • posticipazione dell'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al D.Lgs. n. 14/2019, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021;
  • proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;
  • improcedibilità di tutti i ricorsi depositati e finalizzati a far dichiarare il fallimento o lo stato di insolvenza del debitore nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giungo 2020.

    Una volta concluso tale periodo, ove faccia seguito la dichiarazione di fallimento, detto periodo non potrà essere computato ai fini dei termini previsti per la promozione delle azioni revocatorie. L'improcedibilità non opera con riguardo ai ricorsi presentati dal pubblico ministero che presentano richieste di provvedimenti cautelari o conservativi.

Con riferimento ai procedimenti di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è stato previsto che sino all'udienza fissata per l'omologa:

  • il debitore potrà presentare un'istanza per ottenere un termine non superiore a novanta giorni entro il quale depositare un nuovo piano o un nuovo accordo. Tale termine decorrerà dalla data del decreto di accoglimento di detta istanza e non sarà prorogabile. L'istanza in questione sarà dichiarata inammissibile «se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite»;
  • il debitore, nel caso intenda modificare solo i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, potrà «depositare una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, allegando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini». In questo caso il differimento non potrà essere superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Ottenuto questo termine, il debitore, prima della scadenza, potrà chiederne una proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. La richiesta, in ogni caso, potrà essere accolta se giustificata dalla sopravvenienza di circostanze legate all'emergenza epidemiologica Covid 19.  

 

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