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Entrerà in vigore il prossimo 4 aprile il decreto legislativo del 19 marzo 2024, n. 31 che dà attuazione alla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Tra le novità più importanti che verranno introdotte dal provvedimento, si segnala la modifica dell'art. 129 bis del codice di procedura penale.
Come tutti sanno, con la riforma Cartabia, è stato previsto, dopo l'articolo 129 c.p.p., un ulteriore articolo, vale a dire l'art. 129 bis, c.p.p., volto a regolare l'accesso ai programmi di giustizia riparativa.
In base alla nuova formulazione della norma (che modifica parzialmente il comma 4 ed introduce i commi 4 bis e 4 ter), nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, potrà disporre, con ordinanza, la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisirà, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 4 bis, invece, nel caso in cui l'istanza sia presentata prima dell'esercizio dell'azione penale (purché dopo la notifica dell'avviso di concluse indagini) sulla richiesta di sospensione del procedimento deciderà il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
Quanto alla decorrenza dei termini, il comma 4 ter stabilisce che durante il tempo in cui il procedimento o il processo resterà sospeso, saranno parimenti sospesi sia il corso della prescrizione che i termini di durata massima dei giudizi di impugnazione cui all'articolo 344-bis, così come anche i termini di durata massima della custodia cautelare, questi ultimi ovviamente nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..
Qui sotto il testo integrale del decreto.
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.