Se ne è occupato il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 05/07/2016, n. 2975.
In linea di principio - ha precisato il giudice di appello - quando col ricorso ex art. 112 c.p.a. è chiesta l´esecuzione di una sentenza che ha deciso sulla spettanza di somme di denaro, risultano proponibili le domande volte alla esecuzione delle specifiche statuizioni del giudicato, ma non anche quelle volte alla definizione ex novo di questioni sostanziali concernenti gli importi dovuti, quando si tratti di condanne ´generiche´.
Col rito ´veloce´ della camera di consiglio, in altri termini, nel corso del giudizio di ottemperanza (e in sede di giurisdizione di merito) possono essere determinati gli importi dovuti, quando si tratti di attuare specifiche statuizioni del giudice, mentre - nel caso di condanna generica - solo nell´ordinario giudizio di cognizione possono essere decise le questioni ancora controverse.
La Sezione ha ritenuto dunque di condividere il principio secondo cui in sede di ottemperanza non è possibile dilatare il thema decidendum, del giudizio della cui esecuzione si tratta, a questioni rimaste del tutto estranee al giudizio di cognizione.
Tale principio si applica sia quando la condanna generica (o la declaratoria sulla sussistenza di un credito) sia stata disposta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 880), sia - e a maggior ragione - quando essa sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (in termini, proprio con riferimento ad una controversia identica a quella in esame, Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773).
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